L'articolo 3 del Dl 50/2017 riduce a 5.000 euro il limite oltre il quale è necessario il visto di conformità per le compensazioni sulle imposte sui redditi, Irap e Iva. Per effetto della norma viene anche rimosso il tetto di 5.000 euro oltre il quale era obbligatorio l'utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia. Dal 24 aprile 2017 (con deroga sui controlli fino al 31 maggio) è quindi indispensabile per i soggetti titolari di partita Iva l'utilizzo dei canali delle Entrate in tutti i casi di compensazione di crediti Iva.
L’obbligo si estende ora anche ai crediti relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, all'Irap, nonché ai crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
La necessità di apporre il visto di conformità si applica per tutte le dichiarazioni presentate telematicamente a partire dal 24 aprile 2017 (entrata in vigore del Dl 50/2017). Di conseguenza le deleghe di pagamento che, pur esibite dal 24 aprile (compreso) in poi, hanno utilizzato in compensazione crediti emergenti da dichiarazioni già trasmesse prima di questa data per importi superiori a 5.000 ma inferiori a 15.000 euro, si devono considerare corrette. Questo significa che, per le dichiarazioni già presentate entro il 23 aprile scorso prive del visto di conformità, restano applicabili i precedenti vincoli.
Per tutte le dichiarazioni presentate o da presentarsi dopo tale data, invece, valgono le nuove regole. Perciò in caso di utilizzo del credito Irpef/Ires o Irap di cui al periodo d'imposta 2016 sopra la soglia indicata, si dovrà inviare la dichiarazione 2017 nei termini previsti munita del visto di conformità.
Inoltre, pure in costanza del nuovo regime per le imposte dirette e l' Irap, a differenza di quanto continua a succedere in tema di Iva, la compensazione può essere gestita anche prima della presentazione della dichiarazione annuale.
Da notare che i nuovi principi in tema di visto di conformità introdotti dal Dl 57/2017 con la riduzione della soglia, si applicano anche alle dichiarazioni integrative da presentarsi ex articoli 2 e 8 del Dpr 322/1998 e, nel caso di dichiarazioni inoltrate con ritardo non superiore a 90 giorni (cd “dichiarazioni tardive”), il cui invio all'Agenzia delle entrate sia avvenuto, o avvenga dal 24 aprile scorso.
Pertanto, qualora venga inviata una dichiarazione integrativa del modello Iva 2017, originariamente presentato nei termini, la nuova dichiarazione dovrà portare l'indicazione del visto di conformità, se si intende compensare crediti per importi superiori a 5.000 euro e questo indipendentemente dal fatto che per la dichiarazione originaria valessero i vecchi limiti.
In caso di utilizzo in compensazione di crediti che emergono da dichiarazioni (oltre che da istanze) con visto di conformità o sottoscrizione apposti in violazione degli obblighi previsti, o da soggetti diversi da quelli abilitati, l'Amministrazione procede al recupero dei crediti e dei relativi interessi, nonché all'irrogazione delle sanzioni (pari al 30%). Nella fattispecie di indebita compensazione, in sede di “riversamento” dell'imposta, quest'ultima non potrà più essere compensata con altri crediti in nessuna circostanza.
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