Dopo la cancellazione dei voucher il nuovo quadro normativo definito dall’articolo 54-bis del Dl 50/2017, introduce la possibilità per gli utilizzatori di acquisire prestazioni di lavoro occasionale secondo due distinte modalità di utilizzo: il libretto famiglia e il contratto di prestazione occasionale. Mentre il libretto è utilizzabile solamente dalle persone fisiche in ambito privato, al contratto di prestazione occasionale potranno fare ricorso tutti gli altri utilizzatori.
Sulla nozione di prestazioni occasionali la norma non è proprio chiara. Da un lato l’occasionalità è definita (articolo 54-bis, comma 1, del Dl 50/2017), come in passato (con i voucher), facendo leva sul limite del compenso. Nella definizione del contratto di prestazione occasionale (comma 13) viene poi però specificato che questo è utilizzato per acquisire, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro i limiti di importo, alle condizioni e con le modalità previste.
Da più parti si sostiene allora che oltre ai limiti di importo è necessaria anche l’occasionalità e saltuarietà della prestazione. Quest’ultima non potrebbe, dunque, essere continuativa. I dubbi non valgono per il libretto famiglia rispetto al quale la formulazione è più chiara e l’ambito di applicazione è limitato a determinati lavori.
Quando la norma parla del contratto di prestazione occasionale (o del libretto famiglia) non richiede poi espressamente la forma scritta. Sembra, dunque, che questo possa essere stipulato anche oralmente tra le parti e che venga formalizzato con la sola registrazione e rendicontazione sulla piattaforma telematica dell’Inps. Rientrerebbe così nel lavoro “senza contratto” come gli oramai abrogati voucher.
La possibilità di acquisire prestazioni occasionali è comunque fortemente limitata dai rigorosi limiti per i compensi. Dal singolo utilizzatore potranno essere acquisite, nel corso dell’anno civile (1° gennaio – 31 dicembre), prestazioni di lavoro occasionale, con riferimento alla totalità dei prestatori, per un importo complessivo non superiore a 5.000 euro. Anche il prestatore potrà percepire compensi per un importo complessivo non superiore a 5.000 euro, che sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sull’eventuale stato di disoccupazione. Tuttavia le prestazioni occasionali complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore non possono superare l’importo di 2.500 euro.
Un trattamento più favorevole riguarda i compensi pagati a soggetti particolari (pensionati, studenti con meno di 25 anni, persone disoccupate e percettori di prestazioni di sostegno al reddito), i quali sono computati in misura ridotta (75%) nell’importo complessivo a disposizione del solo utilizzatore (che può arrivare così fino al massimo di 6.666 euro). Valgono, invece, i limiti di importo ordinari per i prestatori. Gli importi fissato sono comunque al netto di contributi e oneri di gestione.
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