Con la legge 112/2016 sul cosiddetto “dopo di noi” è stata introdotta per la prima volta una specifica forma di sostegno all’inclusione sociale, volta ad assicurare ai soggetti con disabilità grave la cura, l’assistenza e la protezione, anche in seguito alla morte di genitori o familiari.
Aspetti salienti della legge sono la previsione di programmi di intervento per impedire l’isolamento delle persone disabili (anche attraverso l’utilizzo di immobili in grado di riprodurre le condizioni abitative e relazionali della casa familiare), nonché le disposizioni di carattere fiscale che favoriscono la protezione e la segregazione del patrimonio finalizzato al sostegno della persona disabile per l’intero arco della sua vita.
L’articolo 6 della legge 112/2016 richiama espressamente l’istituto giuridico del trust, i vincoli di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del Codice civile e i fondi speciali costituiti mediante contratti di affidamento fiduciario, al fine di segregare beni e diritti a favore della persona disabile, con una serie di esenzioni fiscali condizionate al rispetto di alcune garanzie volte ad assicurare una effettiva destinazione del patrimonio all’assistenza del disabile.
A tale scopo è prevista la stipula di un atto pubblico in cui si dovranno individuare i soggetti beneficiari, le loro funzionalità, bisogni e necessità assistenziali, nonché il soggetto chiamato a gestire i beni vincolati, regolandone specificamente gli obblighi e le modalità di rendicontazione. Il gestore potrà assumere anche veste collegiale e, all’occorrenza, potranno essere designate per questo ufficio non solo persone fisiche, ma anche persone giuridiche (società fiduciarie o enti del terzo settore). Il controllo dell’attività del gestore spetta ad un terzo soggetto, il cosiddetto “guardiano”, che vigilerà sul corretto adempimento delle finalità indicate nell’atto.
Mentre il beneficiario esclusivo del patrimonio segregato dovrà essere necessariamente il soggetto disabile, la figura del disponente dei beni in favore di quest’ultimo, potrà essere assunta da un genitore, un parente o uno o più soggetti terzi (anche enti o persone giuridiche). Ne consegue che qualunque soggetto interessato potrà stipulare uno degli atti in esame a favore di soggetti con disabilità grave, da individuare specificamente. La norma sembra ammettere anche la stipula di un atto con pluralità di disponenti e/o a favore di un certo numero di beneficiari. Si pensi al caso di più famiglie che scelgano di stipulare un atto unitario, per assicurare ai propri cari una tutela più completa di quella che ciascun nucleo potrebbe allestire solo con le proprie forze.
L’atto dovrà indicare un termine finale che coincide con la morte della persona con disabilità e, qualora i beneficiari siano due o più, appare sensato ritenere che il vincolo possa sussistere finché almeno uno di essi sia ancora in vita. L’atto deve, infine, stabilire la destinazione finale del patrimonio vincolato che, a seconda dei casi, potrà essere nuovamente attribuito al disponente, ovvero ad un familiare o a soggetti terzi, non necessariamente legati da vincoli familiari con la persona disabile.
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