La prima applicazione ai bilanci 2016 delle norme in materia di strumenti finanziari derivati ha comportato per le imprese in alcuni casi notevoli difficoltà.
Le problematiche da risolvere sono state molteplici e i tempi a disposizione a volte non hanno consentito, in presenza di situazioni complesse, di considerare contabilmente i derivati di copertura, anche a causa delle difficoltà relative alla formalizzazione e documentazione delle operazioni. Questo perché l’articolo 2416 numero 11-bis) del Codice civile richiede per la sussistenza della relazione di copertura l’esistenza, fin dall’inizio, di due requisiti riferiti alla correlazione tra elemento coperto e strumento di copertura: il primo “sostanziale”, sulla “stretta correlazione”, il secondo “formale”, sulla “documentata correlazione”.
In base al requisito “sostanziale” la copertura è efficace se il valore dello strumento di copertura varia, in relazione al rischio oggetto della copertura, nella direzione opposta di quello dell’elemento coperto: in sostanza, lo strumento di copertura deve essere in grado di ridurre il rischio coperto.
Vediamo alcuni problemi incontrati dalle imprese, con riferimento in particolare alle operazioni più complesse, la cui conoscenza può essere di aiuto per impostare le operazioni future.
L’Oic 32 prevede, coerentemente con gli obiettivi della gestione del rischio della società, la possibilità di designazione parziale di un rischio, per esempio una percentuale o porzione dello stesso sottostante (paragrafo 68). Se, per esempio, è designato quale elemento coperto il 70 per cento del rischio, significa che il restante 30 per cento dell’importo nozionale non è oggetto di copertura: il tutto deve emergere dalla documentazione predisposta dagli amministratori. Oltre ad una percentuale, è possibile coprire uno strato del gruppo di elementi: per esempio, i primi 20 milioni di divisa estera incassati/pagati nel successivo trimestre: tuttavia, in questo caso, la società deve essere in grado di tracciare le operazioni designate e di verificarne nel tempo la conformità ai criteri di ammissibilità per le coperture.
Per fare un esempio, considerando le coperture come una sorta di “assicurazione”, si pensi all’assicurazione di un’autovettura del costo di 30 mila euro che può essere stipulata per un valore inferiore (ad esempio 20mila euro), ma non per un valore superiore (ad esempio 50mila euro): in questo caso non potrebbe essere considerata copertura assicurativa la parte eccedente 30 mila euro.
Invece, l’Oic 32 precisa che lo strumento di copertura non può essere designato per una parte del periodo di tempo in cui lo strumento è in vita: per esempio, i primi due anni di un Irs con vita di quattro anni (paragrafo 59); invece è possibile che la scadenza del derivato sia anteriore a quella dell’elemento coperto.
Inoltre, il fair value del derivato non può essere suddiviso in componenti diversi: in sostanza, il fair value è unico e non può essere suddiviso in componenti che rappresentano rischi differenti (paragrafo 57), ad eccezione, a determinate condizioni, delle opzioni e dei contratti forward.
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