La quantificazione e la valutazione del magazzino sono tra le operazioni più complesse per le aziende. Quando si fa riferimento al “magazzino”, si intende l’insieme dei beni-merce che sono nella disponibilità giuridica dell'azienda; vi rientrano, pertanto:
i beni presenti fisicamente nei locali dell’impresa, con esclusione di quelli ricevuti da terzi in visione, in prova, in conto lavorazione e/o deposito;
le giacenze di beni di proprietà della società presso terzi in conto deposito, lavorazione o prova;
i materiali, le merci e i beni prodotti acquistati, non pervenuti ma in viaggio sempre che in base alle modalità dell'acquisto i rischi e i benefici connessi al bene acquisito siano stati già trasferiti all’impresa.
Per gestire correttamente il magazzino, sono necessari alcuni adempimenti. Innanzitutto occorre determinarne la consistenza fisica attraverso la rilevazione delle quantità delle rimanenze che poi dovranno essere valorizzate. La rilevazione avviene attraverso un inventario fisico alla data di chiusura del bilancio, anche utilizzando strumenti elettronici.
Fondamentale è poi il riscontro con la contabilità di magazzino. Quest’ultima consiste nella tenuta di registri su cui si annotano tutte le movimentazioni quantitative dei beni sia in entrata che in uscita ed è obbligatoria al superamento di determinati limiti dimensionali; ovviamente laddove ritenute utili le scritture ausiliarie di magazzino possono essere tenute anche dalle imprese per le quali non esiste un obbligo. Le imprese non dotate di contabilità di magazzino, devono procedere alla classificazione dei beni in categorie omogenee, distinguendo tra:
materie prime, sussidiarie e di consumo;
prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
lavori in corso su ordinazione;
prodotti finiti e merci;
acconti.
Una volta accertate le quantità di beni giacenti in magazzino, si deve valorizzare ogni categoria seguendo l’articolo 2426 del Codice civile e il principio contabile Oic 13.
Prima di iscrivere il valore delle rimanenze in bilancio, occorre determinare pure il valore di mercato, poiché quando l’utilità o la funzionalità originaria del bene è ridotta sulla base dei prezzi di mercato è necessario modificarne il valore se esso non è recuperabile adeguandolo ai prezzi di mercato.
Si precisa che per coloro che utilizzano come metodo di valutazione quello del costo specifico, la svalutazione non è deducibile fiscalmente in quanto il comma 5 dell'articolo 92 (che disciplina, appunto, la svalutazione del magazzino ai fini fiscali) non richiama i beni valutati a costo specifico.
La questione riguarda le società immobiliari che sono obbligate civilisticamente a ridurre il valore dei beni sulla base dell'andamento negativo di mercato e non possono recuperare la svalutazione fiscalmente. Si ricorda, infine, che la valutazione delle rimanenze finali non è più obbligatoria per le imprese in contabilità semplificata le quali, per effetto delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 232/2016, dal 2017 determinano il reddito mediante il criterio di cassa.
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