La scadenza del 30 settembre per le assegnazioni e cessioni di beni ai soci e per le trasformazioni agevolate in società semplice previste dalla legge di Bilancio 2017 impone a società e consulenti particolare attenzione al rientro dalle ferie. Si tratta di operazioni complesse, con variabili di natura societaria e fiscale differenti in ogni singola ipotesi. Non a caso, a fine luglio le Entrate hanno diffuso una serie di risoluzioni con le risposte ad altrettanti interpelli.
Riepiloghiamo allora, in sintesi, gli aspetti principali dell’assegnazione. Si concretizza in una distribuzione di capitale o di utili (o di riserve di capitale o di utili) mediante l’attribuzione di uno o più beni. Quindi, destinare al socio un bene senza che vi sia riduzione contestuale di una posta del netto patrimoniale non può configurarsi come una assegnazione, ma, casomai, come una cessione.
Inoltre, l’assegnazione può realizzarsi anche nei casi di recesso, riduzione del capitale esuberante o di liquidazione previsti dall’articolo 47, comma 7, del Tuir, nel qual caso le norme speciali devono coordinarsi con le regole generali previste per questi istituti. Ad esempio, nel caso in cui l’assegnazione sia una modalità per soddisfare il credito vantato dal socio receduto, non si avrà la ricerca della proporzionalità tra beni assegnati e quote possedute dai soci, ma l’assegnazione avverrà a vantaggio integrale del socio stesso.
Soggetti e beni
L’operazione riguarda le Snc, Sas, Srl, Spa, Sapa e quelle ad esse fiscalmente assimilate. Via libera sia alle società non operative che a quelle in liquidazione, che, anzi, sono tra le più interessate.
Gli assegnatari possono anche essere non residenti e diversi dalle persone fisiche, ma devono risultare iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, al 30 settembre 2015, o devono esservi stati iscritti entro il 31 gennaio 2016 in forza di titolo di trasferimento con data certa anteriore al 1° ottobre 2015 (date invariate rispetto alla analoga facoltà scaduta il 30 settembre 2016). Ingressi successivi rendono non agevolata l’assegnazione ai nuovi soci, tranne che in caso di successione. Sono possibili i passaggi di quote tra soci in vista dell’assegnazione.
S0no assegnabili gli immobili diversi da quelli strumentali per destinazione. Per i beni mobili, l’operazione può riguardare solo quelli registrati (auto, barche eccetera) a patto che non siano essenziali all’attività di impresa (come invece accade per le auto delle imprese di noleggio). Non sono assegnabili gli immobili locati con contratto di affitto di azienda in corso (circolare 37/E/2016).
Effetti per la società
Se il differenziale tra valore normale del bene assegnato e costo fiscalmente riconosciuto del medesimo è maggiore di zero, su tale importo la società paga una sostitutiva dell’8% (10,5% per le società non operative per almeno due periodi nel triennio 2014-16). Su richiesta della società, il valore normale può essere sostituito dal valore catastale o da un valore intermedio tra i due.
L’assenza di base imponibile per la sostitutiva non impedisce l’assegnazione agevolata. Se l’assegnazione comporta l’utilizzo di riserve in sospensione d’imposta, sul loro importo si versa una imposta sostitutiva del 13 per cento.
Effetti per l’assegnatario
Il costo fiscalmente riconosciuto del bene assegnato costituisce dividendo in natura o riduce il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, con imposizione sul “sottozero”. Tale valore rappresenta il costo “di carico” per il socio e l’atto di assegnazione fissa il punto di partenza per il quinquennio ex articolo 67, comma 1, lettera b), del Tuir.
Imposte indirette
Ai fini Iva si applica l’articolo 2, comma 2, numeri 5) e 6) del Dpr 633/72 e, per la base imponibile, l’articolo 13, comma 2, lettera c) del medesimo decreto. Le aliquote dell’imposta di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà (con opzione per il valore catastale) e le imposte ipotecarie e catastali si applicano sempre in misura fissa.
Adempimenti
L’atto di assegnazione (e non la delibera) va stipulato entro il 30 settembre. L’imposta sostitutiva (eventuale) va versata per il 60% entro il 30 novembre prossimo e per il restante 40%, senza interessi, entro il 16 giugno 2018.
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