Il legislatore, con il Dlgs 139/15, ha recepito quanto dispone la direttiva 34/13, che vieta di includere nel conto economico la sezione straordinaria, senza alcuna possibile diversa interpretazione o comportamento da parte degli Stati membri, modificando quindi l’articolo 2425 del Codice civile.
L’eliminazione della sezione straordinaria del conto economico comporta alcune conseguenze e impone di cambiare abitudini che si erano consolidate nel tempo. Questa novità, operativa dai bilanci 2016, impone il “trasloco” di alcuni accadimenti nella gestione operativa del conto economico: il principio contabile Oic 12, relativo agli schemi di bilancio, precisa che proventi e oneri che in precedenza erano classificati come “straordinari”, a partire dai bilanci 2016, sono iscritti nel conto economico in base alla loro natura.
Per compensare l’eliminazione, il decreto 139/15 impone di illustrare nella nota integrativa importo e natura dei singoli elementi di ricavo o costo di entità o incidenza eccezionali, concetto collegato all’irripetibilità esemplificato nell’Oic 12. L’obbligo d’informativa riguarda anche le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, che in precedenza ne erano esentate, ma non le micro imprese. Pertanto, i componenti sono illustrati nella nota integrativa quali elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali: è opportuno che siano denominati come “eccezionali”, “non ripetitivi”, o “relativi ad esercizi precedenti”, evitando la denominazione di “straordinari” che nel codice civile è stata eliminata.
La prassi internazionale
La scelta del legislatore comunitario è in sintonia con la prassi internazionale che, da alcuni anni, ha previsto l’eliminazione nel conto economico dei componenti straordinari al fine di evitare comportamenti non sempre trasparenti in base ai quali, per esempio, venivano denominati “straordinari” componenti negativi che, al contrario, non lo erano.
Infatti, lo Ias 1 non prevede e non consente la separata indicazione, nel prospetto di conto economico, di proventi e oneri straordinari. Questo anche se molte società quotate, nei comunicati, continuano a denominare “straordinari” componenti che invece non lo sono. Per esempio, non c’è nulla di “straordinario” nella svalutazione di crediti che in precedenza non erano stati svalutati, oppure nella svalutazione (impairment) di attività immobilizzate a causa di una perdurante gestione negativa o di una rilevante e duratura diminuzione di ricavi delle vendite.
Le note al bilancio
Tra l’altro, in base a quanto richiede la Consob, nelle note al bilancio dovrebbe essere riportata l’informativa riguardante l’incidenza di eventi od operazioni il cui accadimento risulta non ricorrente ovvero di quelle operazioni o fatti che non si ripetono frequentemente nel normale svolgimento dell’attività, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e del gruppo, accompagnate da una tabella riepilogativa di tali effetti (comunicazione 6064293/2006, richiamata dall’Oic nella Guida 2 agli Ias/Ifrs).
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