Il meccanismo del reverse charge Iva o inversione contabile dovrebbe essere uno strumento di natura eccezionale utilizzato dal legislatore nazionale e previsto a livello unionale dalla direttiva Iva (2006/112/Ce) per affrontare particolari fenomeni di frode ovvero per regolare le transazioni intracomunitarie. Nel tempo questo strumento, vuoi per il dilagare del gap Iva (differenziale tra il gettito atteso e quello riscosso dalle singole amministrazioni finanziarie) vuoi per la complessità di controllo collegate a specifiche transazioni è divenuto uno strumento via via più ricorrente.
Regola ed eccezione
Alcuni Stati membri negli ultimi anni hanno, a più riprese, chiesto alle autorità di Bruxelles di concedere la possibilità (transitoria) di estendere il reverse charge a tutte le transazioni interne. In risposta a questa richiesta la Commissione europea, il 21 dicembre 2016, ha presentato una specifica proposta di direttiva.
Il reverse charge - che è bene ribadirlo è un meccanismo eccezionale e derogatorio - interviene direttamente sul debito d'imposta spostando sul cessionario/committente l’onere di liquidare e versare l’imposta all'erario. In effetti, la regola generale prevista dall’articolo 193 della direttiva Iva e recepito dall’articolo 17, comma 1 del Dpr 633/72 prevede che il debitore dell’imposta è chi effettua la cessione dei beni o la prestazione di servizio il quale deve versare l’Iva all’erario.
Il legislatore nazionale, proprio perché è una regola eccezionale, può utilizzare il meccanismo solo quando lo stesso è espressamente previsto dalla direttiva (si pensi alle regole previste per le transazioni intracomunitarie, ma anche alle prestazioni in materia di edilizia) ovvero quando ottiene una deroga per combattere particolari fenomeni di frode in base alla procedura dell’articolo 395 della direttiva Iva.
Le tipologie ammmesse
La normativa nazionale disciplina allo stato attuale due forme di reverse charge uno interno e uno internazionale:
sul piano interno, la disciplina dell'inversione contabile, disciplinata essenzialmente dall’articolo 17, comma 5 e 6 del Dpr 633/72, riguarda alcune operazioni: cessioni di oro da investimento cessioni e prestazioni relativi a beni immobili, cessioni di telefoni cellulari, console da gioco e computer portatili, cessioni di elettricità e gas
sul piano internazionale, lo stesso articolo 17, comma 2 del Dpr 633/72 disciplina le cessioni e le prestazioni nei confronti di soggetti non residenti, mentre il Dl 331/93 disciplina gli acquisti intracomunitari di beni.
L’applicazione del reverse charge ha posto e pone non pochi problemi agli operatori e proprio per questo l’Agenzia, con la risoluzione 111/E/2017 si è pronunciata per chiarire alcuni profili operativi. Anche la corte di Giustizia è intervenuta sul tema nel 2017 con due importanti sentenze: causa C 21/16 del 9 febbraio 2017 (reverse charge e Vies) e causa C 564/15 del 26 aprile 2017 (reverse charge e diritto a detrazione).
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