Dopo annunci , riscritture di testi e correzioni dell’ultima ora arriva l’atteso via libera all’unanimità della commissione Bilancio del Senato alla Web tax targata Massimo Mucchetti (Pd). Dopo una pausa tecnica legata all’ultimo intervento sul testo che restringe da subito la platea dei soggetti obbligati alla web tax escludendo le imprese agricole, i soggetti che hanno aderito al regime forfettario e i cosiddetti “minimi”, i senatori hanno approvato l’emendamento alla legge di Bilancio che introduce in Italia, a partire però solo dal 1° gennaio 2019, un’imposta sulle transazioni digitali. Si tratta di una flat tax del 6% da applicare alle prestazioni di servizi effettuate con mezzi elettronici.
Capire ora cosa sarà realmente tassato non è del tutto facile. Sono ben tre, infatti, i provvedimenti attuativi che dovranno rendere operativa la nuova imposta digitale: un Dm dell’Economia dovrà fissare il perimetro della base imponibile entro il 30 aprile 2018; nei successivi 60 giorni il direttore dell’agenzia delle Entrate dovrà indicare le modalità di segnalazione al Fisco delle operazioni che derivano da prestazioni di servizi con mezzi elettronici; il direttore dell’Agenzia dovrà anche definire gli adempimenti dichiarativi e di pagamento della web tax made in Italy.
Il gettito atteso
Al di là del principio generale introdotto, l’emendamento approvato rinvia l’individuazione delle prestazioni da assoggettare alla nuova imposta digitale a un decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze che dovrebbe veder la luce entro il 30 aprile 2018. L’obiettivo dichiarato da Governo e maggioranza resta quello di andare a tassare i ricavi e non avendo ancora chiaro l’esatto perimetro della nuova base imponibile cui applicare il 6%, la relazione tecnica della Ragioneria prende come primo riferimento certo l’impatto della web tax sui ricavi della pubblicità online e pari a 1,9 miliardi di euro nel 2016. In considerazione del fatto che i ricavi da pubblicità per la rete online sono una minima parte del mercato digitale italiano, secondo la Ragioneria è possibile stimare un importo minimo dei ricavi due volte superiore e quindi pari 3,8 miliardi di euro. Applicando il 6%, l’imposta digitale garantirebbe non più di 228 milioni che però si dimezzano per via del credito d'imposta che viene riconosciuto alle imprese residenti in Italia chiamate comunque a versare la web tax sulle transazioni.
Escluse imprese agricole e minimi
In attesa della definizione della platea di soggetti ammessi e della base imponibile prevista per fine aprile, la nuova formulazione approvata esclude espressamente dall’applicazione della nuova imposta sulle transazioni digitali le imprese agricole e i soggetti che hanno aderito al regime forfettario e a quello di vantaggio per i contribuenti di minori dimensione. In questo modo la platea verrebbe circoscritta alle imprese di grande dimensione e soprattutto ai big della rete.
L’incrocio con lo spesometro
Sarà lo spesometro a monitorare, e se del caso a stanare, i big della rete che dovranno versare in Italia l’imposta del 6% sulle transazioni digitali. Sulla base delle segnalazioni inviate all’agenzia delle Entrate dagli acquirenti, il Fisco potrà monitorare costantemente l’attività online di residenti e non residenti. Per questi ultimi vengono introdotti due parametri di controllo legati sia alle prestazioni di servizi resi con strumenti digitali e sia al controvalore di queste operazioni. Nel primo caso l’alert dell’Agenzia delle Entrate si accenderà oltre le 1.500 unità mentre il tetto al controvalore è fissato a un importo non inferiore a 1,5 milioni di euro. Una volta constatato nel corso di un semestre il superamento di questi valori da parte di un soggetto non residente senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato l’agenzia delle Entrate lo invita a verificare in contraddittorio la qualificazione dell’attività rilevata dallo “spesometro” anche per mezzo di una stabile organizzazione nello Stato italiano. Se dal contradditorio dovesse poi emergere la presenza di una stabile organizzazione in Italia, il soggetto non residente verrebbe assoggettato al regime della cooperative compliance. La competenza degli accertamenti sulla web tax sarà comunque affidata alla direzione regionale delle Entrate della Lombardia.
Attesi incassi per 114 milioni annui
Secondo le indicazioni della Ragioneria la web tax parte assicurando all’Erario un gettito annuo di 114 milioni. Sarà da capire meglio la tempistica sul gettito recuperato dallo Stato visto che la norma approvata stabilisce che l’aliquota del 6% va applicata alle prestazioni di servizio al netto dell’Iva e dovrà essere versata con le stesse modalità ed entro gli stessi termini per il pagamento delle imposte sui redditi. Tradotto con il calendario alla mano questo vorrebbe dire che l’Erario potrà contabilizzare i primi incassi della web tax solo a partire dall’estate del 2020. E dunque i 114 milioni già previsti per il 2019 arriverebbero tutti dalle ritenute d’imposta applicate dalle banche ai soggetti non residenti. Non resta che attendere però il provvedimento delle Entrate che fisserà termini e modalità di pagamento e di dichiarazione della Web tax all’italiana.
Banche come sostituti d’imposta
Per le prestazioni di servizi dei soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, entrano in gioco le banche e gli intermediari finanziari che operano in Italia. A loro viene affidato il ruolo di sostituti d'imposta e dovranno applicare una ritenuta d'imposta con obbligo di rivalsa sul soggetto che percepisce i corrispettivi.
Un credito d'imposta per le imprese residenti
Per non penalizzare le imprese italiane e quelle residenti nel territorio dello Stato entra in gioco il credito d'imposta pari all'imposta digitale versata sulle transazioni digitali. Il credito potrà essere utilizzato ai soli fini dei versamenti delle imposte sui redditi. L'eventuale eccedenza potrà essere utilizzata in compensazione per i pagamento di imposte sui redditi (Irpef o Ires), Irap, contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa nonché di contributi Inail. Potrà essere utilizzato il modello F24 ma esclusivamente in formato digitale, pena lo scarto dell'operazione di versamento e solo a partire dal giorno 16 del mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
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