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le richieste di asilo

Migranti, protezione umanitaria nel mirino del centrodestra, nel 2017 rilasciati 19mila permessi di soggiorno

È finita nel mirino dei partiti di centrodestra. Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia sono tutti d’accordo nel prometterne l’abolizione in caso di vittoria alle elezioni: stiamo del permesso di soggiorno per protezione umanitaria, una forma residuale di protezione per quanti, in base all’esame della commissione territoriale competente alla quale il migrante ha presentato domanda di asilo politico, non hanno diritto al riconoscimento dello status di rifugiato.

Centrodestra all’attacco della protezione umanitaria
La deputata azzurra Laura Ravetto (componente della commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione nei centri di accoglienza per richiedenti asilo) al Sole 24 Ore la ha definita «un unicum giuridico che consente a migliaia di migranti difficilmente inseribili sul mercato del lavoro di permanere sul nostro territorio». E ieri la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni ha ribadito che Fratelli d'Italia al governo «abolirà la protezione umanitaria» uno strumento che «esiste solamente in Italia» e a suo avviso «è stato utilizzato negli ultimi anni per dare copertura a una serie di immigrati clandestini che non avevano i requisiti per chiedere e ottenere l’asilo politico, né secondo la Convenzione di Ginevra né secondo la protezione sussidiaria dell'Ue». La conclusione è: «Se non hanno i requisiti (per l’asilo politco, ndr) devono tornare a casa loro».

Protezione umanitaria concessa a 19mila persone nel 2017
Lo scorso anno, aggregando i dati mensili messi a disposizione dal Viminale, emerge che su un totale di 77.562 domande di asilo esaminate dalle commissioni territoriali, oltre la metà delle istanze (46.176, ossia il 59,5%) è stata respinta, anche se va ricordato che contro questi verdetti è possibile ricorrere in tribunale. Solo in 6.578 casi è stato concesso lo status di rifugiato e in altri 5.680 la protezione sussidiaria. La protezione umanitaria è stata riconosciuta a 18.951 persone (il 24,4% di domande esaminate). I dati del 2017 sono abbastanza in linea con quelli degli anni precedenti. Nel 2016 i permessi di soggiorno per protezione umanitaria rilasciati sono stati 18.979 (il 21% del totale) a fronte di 91.102 domande esaminate (60% di dinieghi). Mentre nel 2015 furono 15.768 (22%) a fronte di 71.117 domande, con una quota di istanze respinte al 58%.

Zaccaria (Cir): protezione umanitaria necessaria
L’istituto della protezione umanitaria è difeso senza mezzi termini dal presidente del Cir (Consiglio italiano rifugiati) Roberto Zaccaria, ex presidente Rai ed ex vicepresidente della Commissione Affari costituzionali alla Camera, che, citando la Cassazione, definisce «la terza gamba dell’attuazione del diritto d’asilo garantito in Italia dall’articolo 10 della Costituzione, che non ha avuto in Italia una legge di attuazione ad hoc». Zaccaria cita a tal proposito la sentenza 26887 del 2013 della Suprema corte che sottolinea come «proprio la pluralità delle misure di protezione internazionale e la previsione di una misura umanitaria residuale atipica hanno finalmente determinato la attuazione del diritto di asilo costituzionalmente previsto dall’articolo 10 terzo comma della Costituzione». E ancora: «Chi contesta che la norma sulla protezione umanitaria c’è solo in Italia dovrebbe ricordare che solo in Italia c’è una norma così ampia sul diritto di asilo».

Le misure di protezione internazionale
Ma cosa è più nel dettaglio la protezione umanitaria? E in cosa differisce dalle forme di protezione internazionale? In Italia il diritto di asilo è garantito dall'art.10 comma 3 della Costituzione. In relazione alla particolare condizione, può essere riconosciuto al cittadino straniero che ne faccia richiesta lo status di rifugiato o può essere accordata la misura di tutela di protezione sussidiaria. La differente tutela attiene ad una serie di parametri, che si riferiscono alla storia personale dei richiedenti, alle ragioni delle richieste e al paese di provenienza. Nello specifico, il rifugiato è un cittadino straniero che nel suo Paese rischia di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica. È invece ammissibile alla protezione sussidiaria il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno.

Il permesso di soggiorno per motivi umanitari
La protezione umanitaria è una forma residuale di protezione per quanti, in base all’esame della commissione territoriale competente alla quale il migrante ha presentato domanda di asilo politico, non hanno diritto a una forma di protezione internazionale (status di rifugiato o protezione sussidiaria) ma si ritiene abbiano comunque diritto a una forma di tutela. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari viene rilasciato dal questore a seguito di raccomandazione della Commissione territoriale qualora ricorrano “seri motivi” di carattere umanitario come ad esempio motivi di salute o di età, oppure vittime di situazioni di grave instabilità politica, di episodi di violenza o di insufficiente rispetto dei diritti umani, vittime di carestie o disastri ambientali o naturali. Ha una durata di 2 anni, è rinnovabile, e può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro. Si tratta di un titolo di soggiorno previsto dall’ordinamento giuridico italiano che dunque non ha un proprio esplicito fondamento nell’obbligo di adeguamento a norme internazionali o dell'Unione europea.

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