Lo sgravio per stabilizzare giovani, 50% per tre anni con tetto massimo di 3mila euro l’anno, è “portabile”, vale a dire che eventuali “residui” potranno essere fruiti anche da altri datori privati che assumono a tempo indeterminato la medesima persona. Si pensa poi a una procedura “certa e snella” per far godere all’impresa, l’esonero, una volta riconosciuto: in particolare, il requisito, fissato dalla legge per ottenere l’incentivo, dell’assenza di «precedenti rapporti stabili» sarà validato dall’Inps al momento di inoltro della domanda. In pratica, attraverso il codice fiscale del lavoratore, gli archivi dell’Istituto guidato da Tito Boeri diranno all’azienda se l’interessato ha avuto o meno precedenti contratti a tempo indeterminato; in caso di risposta negativa, si potrà andare avanti e ottenere l’agevolazione.
Sono queste le prime indicazioni operative su cui si starebbe orientando il Governo in vista della pubblicazione da parte dell’Inps, nei prossimi giorni, della circolare che darà il via al nuovo incentivo per chi assume in modo permanente under35, quest’anno, under30, dal 2019, contenuto nella legge di Bilancio 2018. Sul piatto ci sono, nel 2018, 381,5 milioni di euro; e in base ai calcoli effettuati dall’Esecutivo, prendendo a riferimento i contratti firmati negli ultimi tre anni, si potrebbero assumere 423.800 persone (in Lombardia, 85.563, nel Lazio, 46.580, in Campania, poco più di 41mila, per i dettagli si veda il grafico qui accanto).
«La direzione – spiega Marco Leonardi, a capo del team economico di palazzo Chigi – è quella di replicare, con alcuni correttivi, la procedura telematica in vigore nel 2015 e 2016. In particolare, si utilizzerà il sistema Uniemens, e lo sgravio sarà fruito nelle singole denunce mensili. Non ci saranno problemi di tempi: l’esonero è in vigore dal 2 gennaio, e quindi ne beneficeranno anche i datori che hanno già assunto a tempo indeterminato da quella data. In questi casi, una volta che si aprirà la procedura online all’Inps si recupereranno le somme pregresse con le denunce contributive successive».
Due gli aggiustamenti su cui sta ragionando per evitare i problemi insorti con gli incentivi 2015 e 2016. Allora, come si ricorderà, bisognava rispettare il requisito che la persona assunta non avesse avuto precedenti rapporti d’impiego nei sei mesi prima dell’assunzione. Ebbene, tale requisito poteva essere certificato anche dal diretto interessato. Dopo le verifiche Inps, a molte imprese, però, è stato chiesto indietro l’esonero ottenuto (perché ex post ritenuto illegittimo). Per evitare nuovi casi del genere, l’idea allo studio è che l’Inps, con il codice fiscale del ragazzo, possa controllare l’assenza di pregressi contratti stabili. Si dettaglierà, poi, la portabilità dello sgravio: sempre presso Inps ci sarà una sorta di “contatore” che indicherà i mesi di bonus goduti. «Se un’azienda per esempio - sintetizza Leonardi - avrà fruito di due mesi, un’altra impresa potrà ottenere i restanti 34 mesi».
Con la circolare Inps si dovrebbero chiarire inoltre le regole in caso di stabilizzazione di apprendisti. «Se si assume un giovane con l’apprendistato professionalizzante – prosegue Leonardi – scatterà il tre più due. Ai tre anni decontribuiti al 10%, per le imprese sopra i nove dipendenti, attualmente previsti, l’impresa, in caso di prosecuzione a tempo indeterminato, avrà diritto a un ulteriore anno di sgravio, e poi a un successivo anno al 50%, in base all’esonero in vigore da gennaio». L’incentivo, al 50%, resta invece di 36 mesi se si converte un contratto a termine (fermo restando il possesso del requisito anagrafico al momento della stabilizzazione).
In caso di apprendistato formativo e alternanza scuola-lavoro le regole sono queste: il bonus di durata triennale (con tetto annuo a 3mila euro) è intero, vale a dire al 100%, per l’imprenditore che stabilizza ragazzi che hanno svolto formazione “on the job” per almeno il 30% del totale delle ore previste, o periodi di apprendistato di primo e di terzo livello.
Per tutti, infine, varrà la norma “anti licenziamenti facili”: per beneficiare dell’incentivo infatti l’azienda non deve aver effettuato licenziamenti nella medesima unità produttiva sei mesi prima, e non deve licenziare il neoassunto sei mesi dopo (o un lavoratore impiegato con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva).
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