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Salvini vs Saviano, perché la legge tutela il diritto di critica al…

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lo scontro

Salvini vs Saviano, perché la legge tutela il diritto di critica al politico

Quando un politico, soprattutto se al governo, querela per diffamazione un giornalista, le vibrisse di chi ha a cuore la libertà di espressione indicano “pericolo”. E così è successo quando il Ministro dell'Interno ha chiesto la punizione di Roberto Saviano, per i giudizi assai duri sulla sua persona e sulla sua azione di governo: istintivamente è sorto quasi un moto di ribellione.
Cerchiamo però di dare una cornice razionale a questa iniziale sensazione.
Anzitutto, di che si lamenta specificamente il Ministro nella querela contro Saviano pubblicata qualche giorno fa dall'Huffington Post? Dell'accusa di essersi comportato da “bandito” nella gestione del caso “Aquarius”; della rievocazione della celebre definizione di “ministro della malavita”, rivolta da Salvemini a Giolitti in un celebre saggio di un secolo fa, in particolare commentando l'ipotesi ventilata di togliergli la scorta; dell'affermazione che egli avrebbe un'attenzione spasmodica contro gli immigrati in Calabria, dimenticando in sostanza la 'Ndrangheta.

Per valutare se le parole sono lecite o illecite, le regole generali sono note: chiunque offende la reputazione di un assente davanti a due o più persone commette il delitto di diffamazione. L'autore, però, non viene punito se il fatto è vero – o se la critica muove da un fatto vero – l'argomento è di interesse pubblico e il testo non contiene espressioni gratuitamente offensive. Queste regole si applicano pressoché a qualsiasi conflitto fra privati, qualunque sia il ruolo ricoperto da offensore e offeso.

Va detto però che, a fronte di tali identiche disposizioni, esistono interpretazioni giurisprudenziali e ragioni di opportunità che dovrebbero indurre chi occupa posizioni istituzionali, a maggior ragione se di governo, a una certa prudenza nell'uso dello strumento penale.

Proviamo a semplificare, distinguendo fra fatti e opinioni. Se l'offesa è realizzata con la diffusione di un fatto falso, non avremmo dubbi a ritenere che chiunque abbia piena facoltà di rivolgersi alla magistratura per vedere riparata la propria reputazione. Di fronte alla pubblicazione di un fatto falso e offensivo, l'interesse pubblico alla correttezza dell'informazione si salda all'interesse privato alla tutela del proprio “nome”. Questi due beni giuridici – di cui uno collettivo – fanno premio su quello alla libertà di espressione del giornalista, in primo luogo personale, sia pure in qualche misura riconducibile alla convenienza della collettività ad essere informata. E ciò qualunque sia il ruolo del diffamato.

Diverso è quando si discute di una critica, come sembra nella vicenda che occupa le cronache di questi giorni. Le valutazioni, infatti, da un lato, sono per loro natura più sfuggenti e, dall'altro, concretizzano quella attività di controllo, in particolare del potere, per la quale l'ordinamento ritiene essenziale stabilire e anzi favorire la libertà di stampa.

Le stesse decisioni dei giudici italiani ed europei in materia vanno nella direzione di consentire alla critica ampi margini. In particolare, più è altolocato il soggetto nei confronti del quale è espresso il giudizio, tanto più quest'ultimo può essere aspro e persino sganciarsi dalla esistenza di un fatto vero. Ciò per due ragioni: anzitutto poiché una società democratica ha un tale interesse al controllo del potere - effetto secondario della libertà di espressione - da garantire a chi lo esercita uno statuto peculiare. In secondo luogo, il più graffiante biasimo nei confronti delle figure pubbliche è consentito in quanto costoro hanno spesso ampia possibilità di rispondere da pulpiti altrettanto importanti.

Nel caso in cui a essere criticati sono i più alti vertici istituzionali, vi è un altro motivo che suggerisce di utilizzare lo strumento della querela con straordinaria parsimonia, anzi di non utilizzarlo affatto. Qui, infatti, non si tratta di un cittadino che si rivolge a un potere dello Stato per dirimere una controversia con un altro cittadino. Se il querelante è un Ministro, e a maggior ragione se presenta la richiesta di punizione nella propria qualità di Ministro, è il potere esecutivo che chiede al potere giudiziario di punire una persona. Quasi come se l'intero Stato si mettesse contro un singolo cittadino. In questo caso non si può non avvertire un certo qual senso di disagio per la sproporzione delle forze in campo. Di qui l'allarme delle vibrisse.

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