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Pensioni quota 100: ecco le 7 finestre per gli assegni di anzianità

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Pensioni quota 100: ecco le 7 finestre per gli assegni di anzianità

Un “mini-versamento” senza sanzioni e senza interessi per colmare i vuoti contributivi cumulati negli anni successivi al 1996. Con un onere calcolato sullo stipendio medio dell’anno successivo al “buco” o con un “forfait” per gli under 30 e le lavoratrici madri.

La pace contributiva che accompagna il debutto di “quota 100”, previsto ad aprile per i primi dipendenti privati, avrà una doppia destinazione: la prima per i quotisti che devono raggiungere i 38 anni necessari per l’uscita a 62, la seconda per i più giovani con carriere discontinue alle spalle cui viene data la possibilità di ricostruire la propria carriera contributiva per evitare, in prospettiva, una pensione di vecchiaia a 70 anni e traguardare invece l’anticipo a 41 o più.

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In entrambe le opzioni, ancora al vaglio dei tecnici che stanno scrivendo le norme da inserire in manovra (eventualmente anche con emendamenti parlamentari) , resta da decidere il costo finale, mentre è già stabilito il requisito di 20 anni minimi di contributi effettivi per accedere alla “pace”. La misura si raccorda da un lato con la rottamazione fiscale ter con cui le aziende potranno invece sanare i mancati versamenti oggetto di contenzioso, dall’altro, per quanto riguarda i giovani, alla soluzione che verrà adottata per l’integrazione al minimo delle future pensioni contributive.

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Il nodo è trovare una soglia compatibile con i 780 euro al mese della pensione di cittadinanza, che saranno in parte coperte con le entrate dal contributo di solidarietà che verrà applicato alle pensioni “d’oro”. Il governo sta affinando le ipotesi tecniche sul tappeto. Quella più gettonata prevede un prelievo quinquennale facendo leva su 5 distinte aliquote: si parte da 8-10% per gli assegni fino al 130mila euro lordi l’anno; 12-14% fino a 200mila; 14-16% fino a 350mila; 16-18% fino a 500mila e 20% secco oltre il mezzo milione. Il prelievo non scatterebbe per le pensioni prevalentemente contributive anche se si starebbe valutando una ulteriore opzione per colpire indistintamente tutti i trattamenti elevati ma solo con quattro aliquote. Si sta ancora lavorando, poi, sulla limitazione delle perequazioni all’inflazione di questi assegni elevati (sopra i 4.500 netti al mese) seguendo l’ipotesi di un adeguamento solo del 25 o 50% per un periodo ancora da stabilire. I risparmi derivanti da questi interventi sugli assegni “d’oro” finiranno in un apposito Fondo di garanzia destinato a finanziare nuove prestazioni assistenziali per soggetti in difficoltà da individuare con un decreto dei ministeri del Lavoro e dell’Economia.

Gli ultimi ritocchi alle bozze in circolazione saranno scritti nei prossimi giorni, che saranno cruciali per la definizione delle manovra: il testo dovrebbe approdare in Parlamento entro il 31 ottobre o più probabilmente il 5 novembre.

Il “pacchetto pensioni” aggiornato prevede quattro finestre trimestrali di uscita per i lavoratori privati e la conferma delle sole due finestre semestrali per “quota 100” dei dipendenti pubblici (12 mesi per la scuola) e del divieto di cumulo tra pensione e reddito da lavoro sopra i 5mila euro annui per i primi due anni. Il ritorno del sistema delle finestre avrà poi un impatto anche sulla soglia di anticipo ex legge Fornero: a gennaio restano i 42 anni e 10 mesi (41 e 10 per le donne) ma chi matura il requisito avrà la decorrenza della pensione solo tre mesi dopo. L’adeguamento alla speranza di vita, per questo canale di uscita, tornerà nel 2023.

C’è poi la proroga fino al 2021 di “opzione donna”: con 58 anni di età e 35 di contributi le lavoratrici (59 se autonome) potranno avere una pensione ricalcolata con il solo criterio contributivo e decorrenza posticipata di 12 mesi (18 per le autonome). Insomma il sistema delle finestre di uscita arriverebbe a totalizzare nove soluzioni diverse per tutte le future pensioni di anzianità, sette delle quali per la sola “quota 100” (4 per i privati, 2 per gli statali e 1 per la scuola). Non potranno invece utilizzare la quota i lavoratori coinvolti in piani di isopensione (articolo 4 legge 92)che prevedono la possibilità di accordi per uscita a carico totale del datore di lavoro. Mentre i fondi di solidarietà aziendali potranno finanziare volontariamente fino a tre anni di assegno straordinario fino a tre anni prima di “quota 100”.

Infine i lavoratori del trasporto aereo vedono ulteriormente abbassarsi la soglie per il pensionamento di vecchiaia, che scende dai 5 anni attuali a 7 anni in meno rispetto agli altri lavoratori. La misura sarà coperta rendendo strutturale la “tassa” di 3 euro per il diritto d’imbarco.

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