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Divorzio, come funzionerà il nuovo assegno «a termine»

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in aula alla Camera

Divorzio, come funzionerà il nuovo assegno «a termine»

In aula alla Camera si discute la proposta di legge che rivoluziona i criteri per l’assegnazione dell’assegno di divorzio. Una proposta di legge - prima firmataria e relatrice Alessia Morani (Pd) - che oltre a superare il parametro del tenore di vita, precisato quando l’assegno si perde irrevocabilmente. «Il testo “rivoluziona” i criteri per la definizione dell’assegno divorzile, prevedendo, tra le altre cose, che esso non sia più dovuto in caso di nuovo matrimonio, nuova unione civile o stabile convivenza del richiedente e precisa che il diritto all'assegno non rivive se quel nuovo vincolo finisce», ha sottolineato Francesca Businarolo, presidente della Commissione Giustizia della Camera. Proprio in commissione la settimana scorsa è stato trovato l’accordo per il via libera all’unanimità della proposta di legge. Accordo che si spera sia ora replicato in aula a Montecitorio e poi al Senato per il via libera definitivo. Si supera il parametro del tenore di vita in attuazione della sentenza della Cassazione 18287 del 2018 e si accendono i riflettori su nuovi elementi di valutazione. Ecco, nel dettaglio, l’abc della proposta di legge.

GUARDA IL VIDEO - L'assegno post-divorzio non è più per sempre: ecco quando si ottiene e come si perde

L’assegno al coniuge
Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale può disporre l'attribuzione di un assegno a favore di un coniuge. Il testo fa riferimento anche all’articolato già esistente che prevede che la sentenza debba stabilire un criterio di adeguamento automatico dell'assegno.

I parametri sotto la lente del giudice
Il tribunale valuterà vari elementi: la durata del matrimonio; le condizioni personali ed economiche in cui i coniugi si trovano a seguito dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio; l'età e lo stato di salute del richiedente; il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune; il patrimonio e il reddito netto di entrambi; la ridotta capacità reddituale dovuta a ragioni oggettive, anche in considerazione della mancanza di un'adeguata formazione professionale o di esperienza lavorativa, quale conseguenza dell'adempimento dei doveri coniugali nel corso della vita matrimoniale; l'impegno di cura di figli comuni minori, disabili o comunque non economicamente indipendenti.

Il tribunale può predeterminare la durata dell’assegno
Fra le novità il tribunale può predeterminare la durata dell'assegno nei casi in cui la ridotta capacità reddituale del coniuge che chiede l’assegno sia dovuta a ragioni contingenti o comunque superabili.

Quando l’assegno non spetta
L'assegno non è dovuto nel caso di nuove nozze, di unione civile con altra persona o di stabile convivenza, anche non registrata, di chi richiede l'assegno. Il nuovo testo precisa inoltre che l'obbligo di corresponsione dell'assegno non sorge nuovamente a seguito di separazione o di scioglimento dell'unione civile o di cessazione dei rapporti di convivenza.

A chi si applicano le nuove regole
L’ultimo articolo precisa che le novità normative si applicano anche ai procedimenti per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

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