Fattura elettronica, regime forfettario, rottamazione delle cartelle, iperammortamento. Quattro temi “caldi”, ampiamente discussi durante la recente edizione di Telefisco 2019. E su cui l’agenzia delle Entrate ha fornito importanti risposte: dalle regole che impediscono di accedere alla nuova flat tax per gli autonomi, fino agli effetti della domanda di definizione agevolata. Dalla compilazione delle e-fatture per l’acquisto di carburanti, all’ammortamento fiscale dei beni ceduti insieme all’azienda.
Fattura elettronica, l'ABC per capire la rivoluzione
Ok al forfait se il controllo della Srl è stato ceduto l’anno prima
La nuova flat tax al 15%, come afferma la legge di Bilancio, è preclusa a chi controlla, direttamente o indirettamente, Srl
o associazioni in partecipazione che esercitano un’attività riconducibile a quella svolta dallo stesso professionista o imprenditore.
E se il contribuente cede la sua partecipazione societaria durante il 2019? Niente da fare: secondo l’Agenzia la quota della Srl dev’essere ceduta l’anno precedente a quello in cui si sceglie il forfait. Quindi chi se ne libera nel 2019 (e possiede tutti gli altri requisiti), potrà accedere
al regime forfettario solo a partire dal 2020. Per accedervi quest’anno, insomma, bisognava pensarci prima e cedere la partecipazione
nel 2018 (anche se le nuove regole sul forfait sono state approvate solo a fine dicembre…).
Facoltativo inserire la targa del veicolo nella e-fattura dei carburanti
Dal 1° gennaio scorso l’acquisto di carburante da parte dei titolari di partita Iva («nell’ambito di attività di impresa,
arte e professione») dev’essere sempre documentato da fattura elettronica, anche quando si paga con strumenti tracciabili.
Ed è sempre necessario conservare le ricevute di pagamento.
A differenza della vecchia “scheda carburante”, ai fini Iva, nelle fatture elettroniche non c’è bisogno di indicare la targa
del veicolo. Tuttavia, la targa può essere comunque indicata nel campo «AltriDatiGestionali», se risulta utile ai fini di
altre imposte.
Per gli acquisti di carburante effettuati tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2018, anche se non è stata emessa l’e-fattura
con indicazione della targa e non è stata compilata la scheda carburante, il costo è comunque deducibile (e l’Iva detraibile)
se il pagamento è avvenuto con strumenti tracciabili.
La domanda di rottamazione-ter blocca il pignoramento in corso
Altro chiarimento riguarda gli effetti dell’istanza di rottamazione-ter. È stato infatti precisato che, se si presenta la
domanda di definizione agevolata, vengono sospese anche le procedure esecutive in corso: stop, quindi, al pignoramento presso
terzi (tipicamente, lo stipendio accreditato su conto corrente). Le procedure verranno poi revocate con il pagamento della
prima rata in scadenza al 31 luglio 2009.
Per i carichi definibili che sono oggetto della rottamazione, inoltre, non possono essere avviate nuove procedure esecutive.
Mentre la sospensione di quelle già in corso non vale (come afferma il Dl 119/2018) nel caso in cui «si sia tenuto il primo
incanto con esito positivo».
Iperammortamento salvo se si cede l’azienda (o il ramo d’azienda)
Nell’ipotesi di cessione e conferimento di azienda (o ramo d’azienda), l’iperammortamento non viene perso. Secondo le Entrate,
infatti, la cessione del singolo bene agevolato dev’essere tenuta distinta dal trasferimento del bene stesso nell’ambito di
un’operazione straordinaria: perché in quest’ultimo caso «l’azienda mantiene, sotto il profilo tecnologico e digitale, sempre
lo stesso livello “qualitativo”».
Insomma, se nel periodo in cui si fruisce dell’iperammortamento i beni agevolati vengono ceduti insieme all’azienda, non scatta il recupero della deduzione (il cosiddetto “recapture”) previsto dal decreto lavoro (Dl 87/2018) per gli investimenti effettuati dopo il 14 luglio 2018. La penalizzazione scatta, invece, quando il bene viene ceduto a titolo oneroso (anche a chi risiede in Italia) o delocalizzato all’estero durante il suo ammortamento fiscale.
© Riproduzione riservata