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WELFARE AZIENDALE: Benessere, incentivi, risultati: la chiave del successo delle organizzazioni aziendali efficaci.

Esente dal reddito l’abbonamento per il trasporto pubblico

Per i dipendenti e familiari a carico

da Il Sole 24 ORE - 12/09/2018

Il puzzle delle politiche di welfare aziendale, dal 1° gennaio 2018, si è arricchito di un ulteriore tassello: l’esenzione ai fini fiscali del benefit costituito dall’abbonamento ai trasporti pubblici. La facilitazione riguarda i costi che il datore di lavoro sostiene direttamente, ovvero rimborsa a tutti i dipendenti o a categorie di essi - volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale – per l’acquisto degli abbonamenti al trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.


Il testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), all’articolo 51, prevede una serie di esenzioni di cui il sostituto di imposta deve tenere conto quando forma il reddito di lavoro dipendente dei lavoratori, per applicare la tassazione.
Con la novità di quest’anno, il legislatore ha esteso l’esclusione già prevista, per il trasporto collettivo, dalla lettera d, del comma 2, dell’ articolo 51. In realtà, la norma è andata oltre, prevedendo che la facilitazione fiscale possa trovare applicazione anche se l’abbonamento per il trasporto pubblico è sottoscritto a favore di un familiare del dipendente fiscalmente a suo carico. È importante rammentare che l’esenzione opera solo se l’abbonamento viene previsto (dall’azienda) a favore della generalità dei lavoratori dipendenti o a categorie degli stessi. Qualora, invece, il vantaggio venisse riconosciuto solo ad alcuni, si configurerebbe un fringe benefit rilevante, ai fini della formazione del reddito di lavoro, secondo la specifica normativa.


Per quanto riguarda le categorie di dipendenti citate dalla norma, l’agenzia delle Entrate, in passato (circolare 326/1997), ha specificato che la prassi aziendale deve essere riferita ai dipendenti di un certo tipo, per esempio, tutti i dirigenti o tutti quelli che hanno un certo livello o una certa qualifica. Un’azienda, con più unità produttive, di cui una decentrata potrebbe così offrire, a tutti gli impiegati di quest’ultima, l’abbonamento a un treno necessario per raggiungere il luogo di lavoro, non rilevandolo fiscalmente. Ai fini dell’esclusione dal reddito, è opportuno che il datore di lavoro si faccia consegnare dal lavoratore (e la custodisca) la documentazione comprovante la destinazione delle somme.


Riguardo all’oggetto dell’esenzione fiscale, l’agenzia delle Entrate ha avuto modo di specificare che, per abbonamento ai mezzi pubblici, si intende un titolo di trasporto che consenta al titolare di poter effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull’intera rete, in un periodo di tempo specificato. Ne deriva che, per poter usufruire dell’esenzione, i costi devono riferirsi ad abbonamenti che comportano l’utilizzo non episodico del mezzo di trasporto. Sono, dunque, esclusi i titoli di viaggio orari anche se superiori a un giorno (per esempio: i biglietti a tempo che durano 72 ore). Devono, altresì, considerarsi fuori dalla facilitazione le carte di trasporto integrate che includono servizi aggiuntivi (ingresso a rappresentazioni, a musei, eccetera).
Vale la pena di ricordare che l’esenzione rientra nel regime di armonizzazione disposto dal Dlgs 314/1997. I suoi effetti, quindi, si estendono anche ai profili di tipo contributivo. In altri termini, tali benefit sono esclusi da imposizione fiscale e previdenziale e, quindi, gli stessi non sono utili ai fini pensionistici. 

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