| Aeroporti: Tar conferma norme sui requisiti di sistema -2- |
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| A chiedere l'annullamento del decreto sui requisiti di sistema erano state AdR (Aeroporti di Roma), AdF (Aeroporto di Firenze), Societa' aeroporto di Genova, Sac (Societa' aeroporto Catania), Sagat (Societa' azionaria gestione aeroporto Torino), Save (Societa' aeroporto Venezia), Sea (Societa' esercizi aeroportuali) di Milano, Sogeaal (Societa' gestione aeroporto Alghero) e Sacbo (societa' per l'aeroporto civile di Bergamo). Con il decreto in questione, approvato nel novembre del 2005, l'esecutivo guidato da Berlusconi concesse tagli delle tariffe per i servizi aeroportuali di approdo e decollo che le compagnie aeree devono pagare ai gestori. Le societa' aeroportuali contestavano il decreto poiche', secondo loro, gli sgravi ricadrebbero interamente sulle infrastrutture aeroportuali con una riduzione dei margini di intervento, tra l'altro, sulla sicurezza e sulla riduzione delle royalties. Nella sentenza i giudici affermano invece che "le misure in questione non rendono piu' gravosa l'attivita' economica ed imprenditoriale". Secondo la terza sezione Ter del Tribunale, presieduta da Francesco Corsaro, il decreto costituisce inoltre "una misura pubblica volta a ridurre squilibri e a favorire condizioni di sviluppo in quanto dichiaratamente inteso a razionalizzare e a garantire efficienza e trasparenza ad un settore nel quale da troppo tempo una ben determinata categoria di operatori (i gestori) ricavavano dalla loro posizione di monopolisti vantaggi economici del tutto ingiustificati, innanzi tutto adducendo costi di gestione mai analiticamente verificati da scaricare sui vettori e, in ultima analisi, sugli utenti". Quanto all'argomento, avanzato da alcuni dei ricorrenti che contestavano il decreto giudicandolo un provvedimento utile a rimettere in sesto Alitala, per il collegio "si tratta di argomentazioni prive di qualsiasi pregio e che costituiscono l'ultimo tentativo da parte dei gestori di opporsi ad una legge di riforma che sottrae ad essi gli anomali vantaggi che nel tempo hanno realizzato solo per effetto della loro qualita' di monopolisti". I giudici hanno ine respinto in quanto manifestamente infondate, le questioni di illegittimita' costituzionale sollevate dai ricorrenti che ritenevano le norme in contrasto con il principio di riparto di competenza Stato-Regione, di eguaglianza e di liberta' di concorrenza e di formazione della legge per conversione di decreti legge. |
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