Ieri la Siae e i promoter, rappresentati da Assomusica. Oggi la distribuzione e i canali di vendita secondaria: l’intera filiera della musica dal vivo è in queste ore nel mirino dell’Antitrust. Gli ultimi provvedimenti, in ordine di tempo, hanno a che fare con il secondary ticketing: parliamo delle multe per complessivi 1,7 milioni comminate a TicketOne, leader della vendita online dei biglietti dei concerti, e ai siti Viagogo, Ticketbis, Mywayticket e Seatwave, a conclusione delle cinque istruttorie apertesi a ottobre scorso, su alcuni tra i maggiori eventi in programma in Italia negli ultimi anni, come i live act di One Direction, Foo Fighters, Red Hot Chili Peppers (nella foto Ansa), Bruce Springsteen, Renato Zero, Adele, David Gilmour, Coldplay, U2 ed Ed Sheeran.
Il procedimento riguardante TicketOne è stato originato da numerose segnalazioni in cui veniva lamentato un repentino esaurimento dei biglietti sul mercato primario e la quasi contestuale vendita degli stessi sul mercato secondario, dove risultavano venduti a prezzi maggiorati. Scopo del procedimento era verificare se il portale avesse agito con la diligenza propria del suo ruolo di esclusivista per le vendite on line e degli specifici obblighi contrattuali ad esso collegati. Sebbene fisiologicamente negli hot events, la richiesta di biglietti superi l’offerta il segnalato rapido esaurirsi dei biglietti on line relativi ai più importanti eventi di spettacolo che si tengono in Italia e la loro presenza in quantità non marginali sul mercato secondario è, secondo l’Antitrust, dipeso anche dalle concrete procedure adottate da TicketOne per la vendita dei biglietti tramite i canali da esso gestiti.
«Da questo punto di vista – scrive il garante – è risultato, infatti, che Ticketone, malgrado fosse tenuto contrattualmente a predisporre misure antibagarinaggio, non ha adottato efficaci misure dirette a contrastare l’acquisto di biglietti attraverso procedure automatizzate, né ha previsto regole, procedure e vincoli diretti a limitare gli acquisti plurimi di biglietti, né ha effettuato controlli ex post diretti ad annullare tali acquisti plurimi. Le accertate omissioni comportamentali sono state ritenute non conformi a quanto ragionevolmente esigibile dal professionista in base ai principi di correttezza e buona fede».
L’Autorità, pertanto, ha ritenuto Ticketone SpA «responsabile di una pratica commerciale scorretta ai sensi dell’art. 20, comma 2 del Codice del Consumo e ha irrogato al professionista una sanzione di un milione di euro. Altre quattro istruttorie – prosegue la nota – hanno riguardato invece le modalità informative con cui i principali operatori di secondary ticketing (Seatwave, Viagogo Ticketbis, e Mywayticket) operano sul mercato attraverso internet. Le contestazioni rivolte ai suddetti operatori – sia pure in misura diversa per ciascuna piattaforma esaminata – hanno riguardato la carente o intempestiva informazione in ordine a diversi elementi essenziali di cui il consumatore ha bisogno per assumere una decisione consapevole di acquisto. In particolare, si è ritenuto che i professionisti, da una parte non precisavano adeguatamente al consumatore le caratteristiche dei biglietti in vendita, non specificandone il valore facciale e il numero di posto e fila né i diritti e le garanzie riconosciuti in caso di cancellazione dell’evento e, dall’altro non chiarivano il proprio ruolo di mera intermediazione svolto sul mercato secondario. L’Autorità, pertanto, ha ritenuto i suddetti professionisti responsabili di pratiche commerciali scorrette ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo e ha irrogato - conclude la nota dell’Antitrust - agli stessi sanzioni pari complessivamente ad oltre 700mila euro».
Intanto arriva la replica ufficiale di TicketOne, secondo la quale le accuse sollevate dall’Agcm «sono inconsistenti e fondate su una incompleta e forviante interpretazione dei fatti. A tal proposito TicketOne ha già ricorso dinanzi al Tar Lazio ancor prima la pubblicazione del provvedimento, ed è fiduciosa che la decisione dell’Agcm non sarà confermata dal Tribunale Amministrativo. PwC Advisory ha esaminato le procedure di TicketOne e certificato ufficialmente e formalmente che la Società non ha mai fornito alcun biglietto a nessuna piattaforma di mercato secondario e ha preso le dovute misure per limitare possibili comportamenti irregolari di “brokeraggio biglietti”. TicketOne ha inoltre messo in atto adeguati mezzi di prevenzione contro i “ticket bots” e continuerà a farlo anche in futuro. L’Agcm, pur essendo in possesso di tutti i dettagli delle vendite, non è stata in grado di dimostrare eventuali irregolarità attribuibili ai sistemi o procedure di TicketOne».
Da StubHub, società del gruppo eBay che ha preso il posto di Ticketbis, replicano: «Crediamo che questa multa non sia supportata da alcuna argomentazione legale ma che si basi piuttosto sui recenti eventi che hanno riguardato alcuni operatori del mercato secondario, e non Ticketbis».
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