Non solo la multa, ma anche un meccanismo “ripristinatorio” che in sostanza punta a porsi come un sostanziale rimborso. Come anticipato dal Sole 24 Ore in edicola giovedì scorso, per le compagnie telefoniche la questione della fatturazione a 28 giorni anziché a un mese rischia di trasformarsi in un salasso non da poco, ben superiore alla sanzione da 1,160 milioni che Agcom ha comminato, singolarmente, a Tim, Vodafone, Wind Tre e Fastweb. L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni è andata giù pesante nelle delibere con cui ha multato i quattro operatori per la loro decisione di non adeguarsi - avrebbero dovuto farlo dalla fine di giugno - alla fatturazione mensile per i propri servizi nel fisso o ibridi (fisso-mobile).
Per quanto riportato nel documento ora pubblicato sul sito web dell’Authority, è immaginabile pensare che tutto finirà in tribunale, con le telco intenzionate a controbattere colpo su colpo puntando l’indice contro quella che è ritenuta una illegittima limitazione commerciale, peraltro in una industry in cui i prezzi dei servizi sono scesi di 14 punti fra 2012 e 2016.
Secondo quanto previsto da Agcom le telco non saranno tenute tecnicamente a “rimborsare”. Detto questo, è però stabilito che dovranno stornare dalla prima “bolletta” emessa con cadenza mensile il quantum per le cifre chieste agli utenti per i giorni “erosi” a partire dal 23 giugno. Se l'aumento su base annua è stato dell’8,6% per 1,19 miliardi (come indicato in uno studio Agcom), agli utenti dovrà tornare sotto forma di storno tutto quanto pagato in più dal 23 giugno. Insomma, centinaia di milioni considerando che le compagnie - che pure hanno annunciato che torneranno alla fatturazione mensile - hanno anche tempo fino ad aprile per adeguarsi, come previsto dal decreto fiscale 148/2017 (poi convertito nella legge 172/2017) che ha messo uno stop alla fatturazione a 4 settimane per tlc e pay tv.
Quale la colpa delle compagnie secondo l'Autorità? Aver continuato a far pagare le proprie bollette sul fisso (o per offerte ibride fisso-mobile) ogni 28 giorni dopo che la stessa Agcom, con delibera 121/17/CONS, aveva stabilito che la fatturazione può esserci solo per le offerte mobili pure. Per le altre deve essere mensile.
La delibera di marzo dava 90 giorni per mettersi in regola, passati invano. E quindi dal 23 giugno – dal punto di vista dell’Agcom – Tim, Vodafone, Wind Tre e Fastweb sono de facto inadempienti. Da qui la diffida e poi la multa con le compagnie telefoniche che tuttavia da subito hanno chiarito di voler attendere la pronuncia, a febbraio, del Tar sul loro ricorso contro Agcom.
L’Autorità, dal canto suo, non ha però aspettato. E così le 4 delibere (la 497/17 per Wind Tre; la 499/17 per Tim; la 498/17 per Vodafone Italia e la 500/17 per Fastweb), con relatore il commissario Francesco Posteraro e pubblicate il 21 dicembre, oltre alla multa contengono una formulazione che sicuramente finirà per rinfocolare lo scontro fra Agcom e compagnie in difesa delle quali, sul tema della fatturazione a 28 giorni, si è schierata apertamente nei mesi scorsi l’associazione di categoria Assotelecomunicazioni-Asstel.
Nella delibera si legge che si diffidano le società «a provvedere – in sede di ripristino del ciclo di fatturazione con cadenza mensile o di multipli del mese - a stornare gli importi corrispondenti al corrispettivo per il numero di giorni che, a partire dal 23 giugno 2017, non sono stati fruiti dagli utenti in termini di erogazione del servizio a causa del disallineamento fra ciclo di fatturazione quadrisettimanale e ciclo di fatturazione mensile. Nella prima fattura emessa con cadenza mensile l’operatore è tenuto a comunicare con adeguato risalto che lo storno è avvenuto in ottemperanza al presente provvedimento». Mancati guadagni pesanti da mandar giù per le telco. Che nel frattempo ad alcuni clienti avrebbero iniziato a comunicare da qualche settimana che la fatturazione tornerà mensile, ma con canone annuo che rimarrà fermo, quindi come quello che sarebbe stato riscosso con le 4 settimane. In questo caso, con aumento dell’8,6% annuo.
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