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Questo articolo è stato pubblicato il 14 agosto 2011 alle ore 17:49.

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18. Nel decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) il comma 1-ter è abrogato;
2) il comma 1-quater è sostituito dal seguente: "L'imposta di cui al comma 1-bis si applica sugli interessi ed altri proventi percepiti dai soggetti indicati al comma 1.";
3) nel comma 2, le parole "commi 1, 1-bis e 1-ter" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle parole "commi 1 e 1-bis";
b) all'articolo 3, comma 5, le parole "commi 1-bis e 1-ter" sono sostituite dalle parole "comma 1-bis";
c) all'articolo 5, le parole "commi 1, 1-bis e 1-ter" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle parole "commi 1 e 1-bis".

19. Nel decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, al comma 2, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Ai fini del presente comma, i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono computati nella misura del 62,5 per cento dell'ammontare realizzato;";
b) all'articolo 6, al comma 1, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Ai fini del presente articolo, i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del medesimo testo unico sono computati nella misura del 62,5 per cento dell'ammontare realizzato;";
c) all'articolo 7:
1) al comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "la ritenuta prevista dal comma 2 dell'articolo 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari;";
2) al comma 3, lettera c), le parole "del 12,50 per cento", ovunque ricorrano, sono soppresse;
3) al comma 4, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Ai fini del presente comma, i redditi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono computati nella misura del 62,5 per cento dell'ammontare realizzato;".

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