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Questo articolo è stato pubblicato il 14 agosto 2011 alle ore 17:49.

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Lo statuto dell'unione municipale individua le modalità di funzionamento degli organi di cui al comma 5 e ne disciplina i rapporti.

7. Con regolamento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, è disciplinato il procedimento di prima costituzione dell'unione municipale, prevedendo in ogni caso che, nel caso in cui siano decorsi sei mesi dalla data di rinnovo dei comuni di cui al comma 1 e la costituzione dell'unione municipale non sia avvenuta, il Prefetto stabilisca per i Comuni interessati un termine per adempiere. Decorso inutilmente detto termine, il Prefetto nomina un commissario ad acta al fine di provvedere alla convocazione dell'Assemblea municipale per gli adempimenti previsti.

8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di ordinamento e funzionamento dei Comuni.

9. A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) per i comuni con popolazione superiore a 1000 e fino a 3000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre al Sindaco, da cinque consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilitoin due;
b) per i comuni con popolazione superiore a 3000 e fino a 5000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre al Sindaco, da sette consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in tre;
c) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre al Sindaco, da nove consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in quattro.

10. All'articolo 14, comma 31, alinea, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole: «5.000 abitanti o nel quadruplo del numero degli abitanti del comune demograficamente piu' piccolo tra quelli associati», sono sostituite dalle seguenti: «10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato con delibera della Giunta regionale,»; le lettere b) e c) del medesimo comma 31 sono sostituite dalla seguente: "b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della citata legge n. 42 del 2009".

11. A decorrere dal primo rinnovo del collegio dei revisori successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti dei Comuni sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello provinciale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

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