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Questo articolo è stato pubblicato il 28 agosto 2011 alle ore 18:33.
Money transfer esclusi dalla nuova soglia antiriciclaggio. Le norme sull'uso del contante previste dalla manovra di Ferragosto (articolo 2, comma 4, del Dl 138/2011) non si applicano a coloro che esercitano questa attività. Il decreto legge ha ridotto la soglia per i trasferimenti di contante fra privati da 5mila a 2.500 euro, soglia valida anche per gli assegni e per i libretti di risparmio (si veda «Il Sole 24 Ore» del 19 agosto).
E' stato infatti modificato l'articolo 49 della legge antiriciclaggio (Dlgs 231/2007), nella parte in cui prevede il limite oltre il quale gli strumenti di pagamento devono essere tracciati. Il contante deve passare quindi attraverso banche o poste (gli unici intermediari abilitati) se supera i 2.499 euro, e gli assegni non possono superare questa soglia se sono liberi.
Ma il legislatore sembra aver dimenticato i trasferimenti di moneta che avvengono quotidianamente attraverso le numerose agenzie di money transfer sparse sul territorio nazionale. La norma di modifica parla infatti dei limiti contenuti nei commi 1, 5, 8, 12 e 13 dell'articolo 49, mentre le regole per questi intermediari finanziari sono enumerate nei commi 18 e 19.
La soglia a 5mila euro, in particolare, si ritrova nel comma 19, che ha posto il tanto discusso blocco dei trasferimenti di denaro contante tramite money transfer sopra i 4.999 euro (essendo anche qui compresi i 5.000), quando questi non siano assistiti da idonea documentazione a supporto, cioè copia di quella che sia atta a dimostrare la congruità dell'operazione rispetto al profilo economico dell'ordinante.
Un nuovo problema interpretativo per questi operatori finanziari: è indubbio che la mancata previsione del comma 19 tra quelli modificati non può condurre a una interpretazione "estensiva" dell'abbassamento della soglia, altrove previsto. Per i money transfer, sin dall'emanazione del decreto 231/2007, il legislatore aveva immaginato un meccanismo che consentisse maggiori controlli, ma senza inficiare il ruolo principale che hanno nel loro oggetto sociale, cioè quello di consentire a soggetti soprattutto extracomunitari di inviare denaro nei paesi d'origine.
I check point sono infatti due, a oggi: quello del comma 18, che si limita a un divieto di trasferimento fondi per importi pari o superiori a 2mila euro, e quello del comma 19, appunto, che richiede documenti a sostegno di trasferimenti sopra i 2mila euro ed entro i 5mila. In altre parole, chi si reca da un money transfer può fare invii fino a 1.999 euro senza dover sottoscrivere il modulo di congruità. Dovrà invece compilare questo modulo se intenderà inviare denaro per importi compresi tra i 2mila e i 4.999 euro. La soglia dei 5mila euro dovrà comunque essere insuperabile per i sette giorni delle operazioni "frazionate", operandosi il cumulo degli invii per soggetto. Una norma spesso elusa con più invii da diversi soggetti a un unico beneficiario, a fronte della quale però sono stati numerosi gli interventi sanzionatori delle Autorità sui money transfer che li hanno consentiti.
L'altro grosso buco nero nell'interpretazione normativa è quello della presentazione del congruity form da parte del soggetto inviante (sender). Se questo non ha un lavoro fisso, o comunque non può attestare adeguatamente la provenienza del denaro, potrà ugualmente effettuare l'operazione? Secondo alcuni, può essere normale che un cittadino straniero invii 2mila euro a settimana o al mese ai suoi parenti, anche se lavora occasionalmente o stagionalmente, o esercita attività con redditi non certificabili. In questi casi, ciò che viene rifiutato da qualche agente particolarmente solerte (visto che senza modulo non si potrebbe dar luogo all'operazione) viene accettato da altri, scatenando fenomeni di concorrenza sleale che possono attenuarsi solo con una pronuncia definitiva da parte delle Autorità di settore. Con quest'ultimo decreto legge, emerge un'altra lacuna da colmare: i money transfer hanno un limite antiriciclaggio più ampio degli stessi intermediari abilitati.
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