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Questo articolo è stato pubblicato il 09 maggio 2012 alle ore 06:41.

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Benefici combinati dal l'Ace e dal riporto delle perdite pregresse. In Unico 2012 l'incentivo alla capitalizzazione si porta a riduzione del reddito dopo la compensazione delle perdite a utilizzo limitato, il che consente di massimizzare il risparmio fiscale derivante dal cumulo delle due disposizioni.

Perdite all'80%
Per le perdite è stato eliminato il precedente limite quinquennale, introducendo un tetto alla compensazione in ogni esercizio pari all'80% del relativo reddito. Le regole si applicano da Unico 2012 e interessano anche il riporto di perdite formatesi in esercizi precedenti (in genere dal 2006 in avanti). L'incentivo Ace, che si calcola in misura pari al 3% dell'incremento patrimoniale netto realizzato dalla società nel corso del 2011 (a partire dall'accantonamento a riserva dell'utile dell'esercizio precedente), funziona non come variazione in diminuzione al reddito di impresa (quadro RF), come avveniva ad esempio per l'agevolazione Tremonti, bensì come deduzione "finale" dal reddito imponibile. Se il reddito non è capiente, l'eccedenza di Ace (oppure tutta l'Ace se la società chiude in perdita fiscale) viene rinviata per essere aggiunta alla detassazione degli esercizi successivi e dunque scalata dal reddito senza limiti né quantitativi né temporali. Se negli anni seguenti non vi sarà una nuova base Ace (ad esempio perché la società ha distribuito le riserve o rimborsato il capitale), l'eccedenza sarà utilizzabile autonomamente per ridurre l'imponibile.

Benefici cumulati
La struttura di Unico 2012 prevede che la deduzione Ace si effettua dopo quella per il riporto delle perdite pregresse. Nel campo RN4, infatti, le imprese evidenziano le perdite riportate (distinguendo tra quelle che hanno il tetto dell'80% e quelle a riporto integrale in quanto formatesi nei primi tre anni di vita della società) e successivamente, dopo la compensazione, indicano il reddito netto e l'Ace (nell'importo conteggiato nel rigo RS113) nel campo RN6 (colonne 2 e 3). In questo modo si massimizza il cumulo dell'Ace con la compensazione delle perdite limitate, consentendo eventualmente anche di azzerare il reddito. Se invece si fosse imposto l'utilizzo dell'Ace prima della deduzione delle perdite pregresse (che, se limitate, non possono mai azzerare l'imponibile, dovendosi sempre assoggettare a Ires almeno il 20% del reddito), l'impatto delle due disposizioni sarebbe stato meno favorevole, non potendosi inoltre mai arrivare a un reddito zero (tranne il caso in cui, da sola, l'Ace supera il reddito). Le società con perdite in esubero rispetto al reddito avrebbero avuto a disposizione un plafond di utilizzo inferiore, pari all'80% del reddito già ridotto dell'Ace. Ad esempio, una società dotata di perdite limitate per 200, con un reddito pari a 100 e una deduzione Ace di 5, dichiara nel rigo RN6 un imponibile di 15 (pari a: 100 - 80 - 5). In presenza di un impiego invertito (prima l'Ace e poi le perdite), si sarebbe invece evidenziato un imponibile di 19 (pari al 20% di 95).

Ace senza limiti
La deduzione Ace opera in modo analogo alle perdite illimitate. Per queste ultime è infatti consentito un utilizzo combinato con quelle dotate del vincolo del l'80% al fine di ottimizzare il risultato. Come chiarito dalle Entrate a Telefisco 2012, le società possono scalare prioritariamente le perdite limitate, entro l'80% del reddito, e successivamente utilizzare quelle illimitate fino a portare l'imponibile al di sotto del 20 per cento. Così, oltre a ridurre il più possibile il reddito, le società mantengono a disposizione un importo più elevato di perdite illimitate da rinviare a nuovo.

TAG: Fisco

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