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Questo articolo è stato pubblicato il 17 maggio 2012 alle ore 06:41.

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L'approccio al modello Unico SC, prospetto delle società di comodo, rappresenta da sempre un'operazione con diverse criticità, da quest'anno ulteriormente incrementate dalle novità del Dl 138/11.

Periodo coincidente
Per le società con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare l'approccio al prospetto delle società di comodo va ulteriormente distinto. In primo luogo le società il cui status di non operatività deriva esclusivamente dal test di cui ai righi RF75 e RF 80, quindi dalla causa di innesco che potremmo definire "tradizionale". Per costoro è fondamentale, per evitare di entrare nel novero delle società di comodo, evidenziare una causa di esclusione per il 2011, che va segnalata con un determinato codice nella casella RF74 colonna 1, oppure barrando gli spazi se è stato ottenuto un interpello favorevole. Le società che non presentano cause di esclusione ma nemmeno detengono beni patrimoniali suscettibili al test di operatività sono esonerate dalla compilazione del prospetto: se gli stessi beni sono stati assenti per l'intero triennio 2009/2011 l'esonero è integrale (codice 1 della casella «cause particolari»), mentre se l'assenza si verifica solo nel 2011 (codice 2 della stessa casella) si dovrà compilare la parte del prospetto relativa ai ricavi senza determinare un reddito minimo. In questa situazione l'essere non operativa spiega efficacia, ad esempio, ai fini delle limitazioni all'utilizzo del credito Iva. Le società che dovranno cimentarsi con il test vero e proprio dovranno ricordare che le modalità per individuare quali beni vadano computati sono essenzialmente civilistiche, ma poi il valore da sottoporre alla percentuale si assume con le regole fiscali dell'articolo 110 del Tuir. In secondo luogo la compilazione del prospetto interessa le società che saranno di comodo nel 2012, unicamente per effetto del precedente triennio 2009/2011 in cui hanno dichiarato una perdita fiscale. Per questi soggetti la segnalazione di una causa di esclusione non è molto rilevante poiché per il 2011 la società è ancora operativa (pur essendo in perdita) e si ritiene che la presenza di una causa di esclusione non sia di alcun aiuto per essere esonerati dalla status di non operativita nell'anno successivo, cioè il 2012. Queste società non dovranno nemmeno compilare la casella inserita nel rigo RF74 «perdite sistemiche» poiché il 2011 non è il primo periodo d'imposta di non operatività ma solo il terzo periodo del monitoraggio della perdita fiscale. Queste società dovranno invece considerare l'esistenza o meno di una causa di esclusione nel 2012 (Unico 2013) per sfuggire alle conseguenze della non operatività.

Periodo a cavallo
Le penalizzazioni introdotte dal Dl 138/11 (status di comodo derivante da perdita e maggiorazione Ires del 10,5%) entrano in vigore dal periodo d'imposta che inizia dal 18 settembre 2011. Le società che hanno un periodo d'imposta a cavallo dell'anno solare con inizio da quella data utilizzeranno il modello Unico 2012 e applicheranno nello stesso modello le penalizzazioni citate. Per questi casi assume un diverso significato la compilazione della casella «causa di esclusione» o «perdita sistemica». Coloro che saranno tenuti a barrare quest'ultima casella, poiché i tre periodi d'imposta precedenti (sempre a cavallo dell'anno solare) hanno registrato una perdita fiscale, saranno considerate di comodo e dovranno liquidare la maggiorazione Ires del 10,5% compilando anche la sezione XX del quadro RQ, che tratta l'aggravio Ires come se fosse un'imposta sostitutiva. Tutto cio a meno che non possano far valere una causa di esclusione che, se indicata nella casella 1 del rigo RF74, elimina alla radice la problematica della società di comodo. In questo senso le società con periodo a cavallo e perdite nel triennio precedente, che nel periodo 2011/2012 presentano, ad esempio, un valore della produzione superiore all'attivo patrimoniale oppure sono congrue e coerenti agli studi di settore, segnalano questa situazione rispettivamente con i codici 9 e 11 e determinano il reddito con le modalità ordinarie.

TAG: Fisco

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