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Questo articolo è stato pubblicato il 14 maggio 2012 alle ore 06:42.

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Anche in Unico 2012 è necessario prestare molta attenzione ai costi black list. L'indicazione separata nei quadri RF e RG del modello e la dimostrazione di una delle due esimenti aprono la strada verso la deducibilità evitando le sanzioni. In vista delle prossime scadenze di Unico, i titolari di reddito d'impresa devono fare il quadro delle operazioni intercorse con imprese e professionisti operanti nei paradisi fiscali.

L'articolo 110, comma 10, del Tuir prevede, infatti, che non sono ammesse in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti: da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori extra-comunitari con regime fiscale privilegiato; da prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in tali Stati o territori.

La norma ha il chiaro intento di evitare che venga trasferito reddito nei Paesi a fiscalità privilegiata mediante la contabilizzazione di costi che l'amministrazione finanziaria, in assenza di una specifica evidenziazione da parte del contribuente, non riuscirebbe a controllare con facilità. Per derogare all'indeducibilità è necessario provare alternativamente, in sede di verifica o mediante l'interpello preventivo, che il soggetto estero svolge prevalentemente un'attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. Inoltre, il comma 11 dello stesso articolo 110 prevede l'obbligo della separata indicazione dei suddetti componenti negativi di reddito nel modello Unico.
Proprio sulla disposizione in commento, per facilitarne una più agevole applicazione pratica, è stato approvato un documento della commissione «Imposte dirette e reddito d'impresa» del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cndcec) con l'intento di fornire una procedura operativa per il controllo delle operazioni con soggetti in paradisi fiscali.

Per le imprese italiane interessate da questa disposizione, il primo step della procedura è l'identificazione dei Paesi aventi un regime fiscale privilegiato. Si tratta di quelli individuati dal Dm 23 gennaio 2002 dai quali sono stati recentemente esclusi Cipro e Malta, entrati nella Ue, nonché la Corea del Sud. Il decreto prevede Stati e territori considerati a fiscalità privilegiata in assoluto, quelli nei quali sono previste esclusioni e ulteriori Paesi che rilevano soltanto per determinati soggetti e attività. Il secondo passaggio è quello che porta all'individuazione dei componenti negativi di reddito da monitorare. Il riferimento della norma alle spese e agli altri componenti negativi è particolarmente ampio; oltre agli acquisti di beni e servizi vi rientrano, ad esempio, gli ammortamenti, le svalutazioni, le perdite, le minusvalenze e ogni altro componente negativo derivante da operazioni intercorse con soggetti black list (si veda l'altro articolo nella pagina). Poi si passa all'aspetto di maggiore rilevanza e cioè alla verifica delle esimenti necessarie per sfuggire all'indeducibilità dei costi. A tal fine, occorre dimostrare la credibilità commerciale e l'effettiva operatività del fornitore estero o, in alternativa, la convenienza economica delle operazioni poste in essere; in ogni caso deve trattarsi di operazioni che hanno avuto concreta esecuzione (si veda l'altro articolo nella pagina). La prova può essere fornita sia in sede di verifica che in via preventiva e cioè prima di porre in essere l'operazione, mediante la presentazione di una specifica istanza di interpello.

Per l'indicazione separata in Unico 2012, il contribuente deve effettuare una variazione in aumento per l'intero importo dei costi paradisiaci relativi al 2011 e una corrispondente variazione in diminuzione riferita ai soli componenti negativi che soddisfano i requisiti per la deducibilità (per le società di capitali vanno compilati, rispettivamente, i righi RF30 e RF52). Si evidenzia, inoltre, che la disposizione in commento non opera nei confronti delle operazioni intercorse con soggetti "colpiti" dalla Cfc rule. Tuttavia, dovranno essere indicate nel quadro FC di Unico 2012 le operazioni poste in essere dalla controllata estera con soggetti stabiliti in paradisi fiscali. In caso di omissione o incompletezza della separata indicazione in Unico si applica la sanzione amministrativa del 10% dell'importo complessivo dei componenti negativi non segnalati, con un minimo di 500 euro e un massimo di 50mila euro: la sanzione non è alternativa a quella per infedele dichiarazione.

TAG: Fisco, RG, Cndcec

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