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Questo articolo è stato pubblicato il 15 maggio 2012 alle ore 07:36.

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Unico complicato dagli accontiUnico complicato dagli acconti

L'appuntamento con la scadenza del modello Unico per l'anno 2011 è caratterizzato dagli acconti dovuti per l'anno 2012. Sono quattro le ipotesi che richiedono il ricalcolo delle imposte dovute per gli acconti 2012, tenendo conto delle modifiche legislative intervenute nelle varie manovre. È pur vero che in caso di omesso versamento dell'acconto, che si sana automaticamente con il pagamento del saldo, si può rimediare con poca spesa mediante il ravvedimento operoso, corrispondendo la sanzione del 3,75% oltre agli interessi del 2,5% annuo. Tuttavia la procedura non può essere ignorata.

Interesse storico e artistico
È la novità più recente contenuta nell'articolo 2, comma 5, del Dl 16/2012 convertito nella legge 44/2012. L'intervento del legislatore su questi immobili ha previsto l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 11 della legge 413/91 che prevedeva la determinazione del reddito mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato. La nuova norma prevede invece che in caso di affitto, il reddito imponibile è pari al maggiore importo tra la rendita catastale rivalutata e il 65% del canone di locazione. Ad analoga conclusione si giunge per gli immobili patrimonio, ossia quelli diversi dagli immobili strumentali, posseduti dalle imprese. Questa novità normativa, pur applicandosi a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011, incide già (per espressa previsione del comma 5-septies dell'articolo 4 del Dl 16/2012) sugli acconti Irpef e Ires 2012. Quindi i proprietari di questi fabbricati (privati, imprese o enti) devono determinare l'acconto storico sulla base dell'imposta 2011 rideterminata come se le novità fossero già in vigore.

Beni sociali utilizzati dai soci
Il Dl 138/11, articolo 2, comma 36 terdecies e successivi, dispone che per i beni concessi in uso dalla società ai soci o familiari dell'imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore normale, si genera un reddito diverso per il socio ed i costi non sono deducibili per la società. Si supponga il caso di una società in nome collettivo proprietaria dell'immobile strumentale con sovrastante casa di abitazione in cui risiede il socio. Pur non deducendo la società i costi di conduzione e l'ammortamento della abitazione, se il socio non corrisponde un canone di affitto in linea con quelli correnti di mercato, egli deve imputarsi nel 2012 un reddito diverso pari al valore di mercato del canone di affitto. La norma prevede che nella determinazione degli acconti dovuti per il 2012, si deve assumere il dato storico dell'imposta tenendo conto anche del reddito diverso. Pertanto il socio dopo aver calcolato il saldo Irpef 2011, deve simulare il quadro RN del modello Unico maggiorando l'imponibile del canone figurativo di affitto della abitazione.

Le società di comodo
È un rompicapo. La norma agisce su due livelli; per le società di capitali non operative l'aliquota Ires per il 2012 è al 38%; le società che nei periodi di imposta 2009/2011 dichiarano una perdita fiscale sono considerate di comodo per l'anno 2012 (ipotesi valida anche per le società di persone), fatte salve le cause di disapplicazione. Anche in questo caso gli effetti delle modifiche normative decorrono dagli acconti d'imposta per l'anno 2012 assumendo l'imposta che si sarebbe determinata applicando le nuove regole. Sulle società in perdita la norma si presta a due interpretazioni: per gli acconti la società si considera di comodo già nel 2011 qualora gli esercizi in perdita siano quelli del 2008/2010; oppure si ricalcolano gli acconti in caso di perdita fiscale negli anni 2009/2011. Quindi si calcola l'imposta dovuta sul reddito minimo assumendo comunque i valori dei beni dell'anno 2011. Per le società di persone la rideterminazione dell'acconto ricadrebbe anche sui soci relativamente all'Irpef.

Le cooperative
Il reddito imponibile delle società cooperative è aumentato dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 17 settembre 2011 (Dl 138, articolo 2, comma 36 bis). Le nuove percentuali di reddito imponibile applicate all'utile di bilancio sono del 43% (in luogo del 30%) per la generalità delle cooperative, del 68% per le coop di consumo, del 23% per le agricole e del 3% per le cooperative sociali.
Le coop devono determinare l'acconto Ires per il 2012 considerando queste maggiorazioni. Il comma 5 quinques del l'articolo 4 del Dl 16 ha rinviato di un anno le modifiche, ma solo per le banche di credito cooperativo.

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TAG: Fisco

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