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Questo articolo è stato pubblicato il 22 maggio 2012 alle ore 13:24.

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L'Ace assume un peso rilevante per i soggetti Ires, giunti alla chiusura del bilancio dell'esercizio 2011, che calcolano le imposte da imputare nella voce E 22 del conto economico. Alcuni passaggi del decreto del ministero dell'Economia del 14 marzo che ha dato attuazione al nuovo aiuto alla crescita economica vanno però approfonditi. In particolare, l'inserimento del limite massimo della variazione in aumento agevolabile, cioè il patrimonio netto determinato al termine dell'esercizio, comporta la necessità di risolvere alcune questioni applicative.

Il limite del patrimonio netto
L'articolo 11 del decreto attuativo segnala che l'importo massimo fruibile della variazione in aumento Ace è il patrimonio netto dell'esercizio di riferimento, assunto al netto della riserva per acquisto di azioni proprie. Il primo elemento da affrontare è dunque la corretta determinazione del patrimonio netto. L'aver escluso esplicitamente la sola riserva per acquisto azioni proprie significa che tutte le altre poste che civilisticamente formano il patrimonio netto partecipano alla formazione del dato. L'utile dell'esercizio di riferimento è certamente uno di questi dati: mentre ai fini della variazione in aumento Ace l'utile rileva solo al momento della sua destinazione a riserva, ai fini del computo del tetto del patrimonio netto, rileva al momento della sua formazione. L'utile generato nel 2011, dunque, ai fini Ace rileva nel periodo d'imposta 2012 (se e in quanto destinato a riserva), mentre per la formazione del patrimonio netto rileva già nel 2011.

L'ammontare del patrimonio netto è calcolato comprendendo tutte le riserve che civilisticamente sono inserite nell'area A del passivo dello stato patrimoniale assunto in base all'articolo 2424 del Codice civile. A questa conclusione, peraltro, è già arrivata la circolare 76/98, paragrafo 5, quando afferma che il dato contiene tutte le nove voci civilistiche, esclusa solo la riserva da acquisto azioni proprie. Rientrano nel dato, ad esempio, le riserve da rivalutazione, a prescindere dall'efficacia fiscale dell'operazione, le riserve da sovrapprezzo, le riserve statutarie e la riserva legale. La circostanza che la riserva sia stata alimentata da conferimenti in natura è irrilevante: non bisogna confondere il dato di computo della variazione in aumento Ace (nella quale non compaiono i conferimenti in natura) con il dato di computo del patrimonio netto che invece comprende tutti gli apporti eseguiti nel 2011, a prescindere dalla data in cui l'operazione è avvenuta.

Patrimonio netto e perdite
Tra gli elementi che formano il patrimonio netto, c'è anche la perdita dell'esercizio. Su questo punto può presentarsi una particolare problematica. Se la perdita civilistica è di ammontare tale che nessun prelievo Ires risulta dovuto, l'ammontare della perdita stessa è allora determinabile anche ai fini del limite Ace, nel senso che quest'ultimo dato non interferisce sull'ammontare della perdita. Al contrario, se la perdita civile diventa un utile fiscale per effetto dei costi non deducibili, e quindi devono essere calcolate le imposte sul reddito (che incrementano la perdita civile), il calcolo necessita la conoscenza della variabile Ace. A sua volta, la variabile Ace, per essere correttamente determinata, necessita del dato del tetto massimo del patrimonio netto e quindi bisogna conoscere l'ammontare della perdita. Si determina quindi una situazione in cui perdita di esercizio e Ace sono dipendenti l'una dall'altra, e si pone il problema di risolvere una equazione matematica non agevole. Questa vicenda è stata affrontata già dalla circolare 61/2001, paragrafo 7.3, in cui l'agenzia delle Entrate propose un modus operandi improntato alla semplificazione: si assume l'ammontare della perdita senza considerare il dato delle imposte sul reddito. La conclusione, che si ritiene debba essere confermata nella attuale Ace, si presenta come una posizione favorevole al contribuente non solo perché semplifica, ma anche perché, se la perdita è assunta al lordo delle imposte, è di entità minore e quindi il patrimonio netto sarà maggiore, a tutto vantaggio dell'ammontare agevolabile dell'imponibile.

Società di nuova costituzione
Per le società di nuova costituzione l'incremento del capitale proprio è l'intero patrimonio conferito in denaro. L'articolo 5 comma 6 del decreto attuativo afferma che questa norma si applica alle società costituite dopo il 31 dicembre 2010, ma si dovrebbe meglio intendere questo passaggio nel senso che siano comprese le società che al 31 dicembre 2011 hanno chiuso il loro primo esercizio sociale, a prescindere dalla data di costituzione. Così, una società di capitali costituita, ad esempio, il 30 ottobre 2010 con un primo esercizio che chiude il 31 dicembre 2011 dovrebbe poter applicare l'Ace non sull'incremento del capitale (che non può esistere) ma sull'intero capitale di costituzione.

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