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Questo articolo è stato pubblicato il 22 maggio 2012 alle ore 10:43.
Ventuno giorni di tempo in più per i versamenti di Unico 2012, senza maggiorazioni.
Per le persone fisiche e i contribuenti che sono tenuti agli studi di settore, il termine per il saldo delle imposte del 2011 e per il primo acconto dovuto per il 2012, senza interessi, si "allunga" dal 18 giugno al 9 luglio 2012. Un decreto del presidente del Consiglio dei ministri, in corso di pubblicazione, cambia infatti le scadenze dei versamenti di Unico.
Una proroga a cascata per i contribuenti di Unico, soggetti agli studi di settore. Nessun differimento riguarda, invece, i versamenti dell'Imu, la nuova imposta municipale sugli immobili, la cui scadenza per la prima o unica rata del 2012 resta il 18 giugno 2012 (si veda «Il Sole 24 Ore» del 19 maggio).
Beneficiano della doppia proroga per i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi e Irap, Unico compreso, tutte le persone fisiche, i soggetti collettivi tenuti agli studi di settore, società di persone, società di capitali e altri soggetti Ires con esercizio che coincide con l'anno solare: il termine per il versamento a saldo 2011 e della prima rata di acconto per il 2012 è stato differito dal 18 giugno al 9 luglio 2012, mentre per i versamenti con lo 0,40% in più, che si dovevano fare dal 19 giugno al 18 luglio 2012, il nuovo termine va dal 10 luglio al 20 agosto 2012.
L'effetto-domino
Beneficiano dei differimenti anche gli altri versamenti che si devono effettuare entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Ne consegue che, ad esempio, beneficiano dei differimenti, le persone fisiche che:
- hanno scelto il regime della cedolare secca e devono versare il saldo della tassa piatta per il 2011 e la prima rata di acconto per il 2012;
- sono titolari della proprietà o di altro diritto reale su immobili situati all'estero e devono versare l'Ivie;
- nel 2011 hanno detenuto attività finanziarie all'estero e devono versare l'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero.
Per chi paga a rate
La proroga interessa anche chi paga a rate le somme di Unico. Le rate successive alla prima - su cui vanno caricati anche gli interessi, che decorrono dal giorno successivo alla scadenza della prima rata – devono essere pagate entro il 16 di ciascun mese di scadenza per i titolari di partita Iva ed entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti. Gli interessi sono dovuti in misura forfetaria, a prescindere dal giorno di pagamento e sono calcolati con la formula "C" "i" "t" 36.000, in cui «C» è l'importo, «i» è l'interesse, 4%, e «t» è uguale al numero di giorni che, calcolati secondo il metodo commerciale, intercorrono tra la scadenza della prima rata e quella della seconda rata. Si ricorda che, applicando il metodo commerciale, si considerano i giorni dell'anno 360, e, per coerenza, tutti i mesi di 30 giorni.
Gli esclusi dalla proroga
Nessuna proroga per i soggetti collettivi estranei agli studi di settore. Sono confermate le scadenze per i versamenti dovuti dai soggetti collettivi estranei agli studi di settore, società di persone e società di capitali comprese. Per questi contribuenti, è perciò confermato il termine ordinario di versamento del 18 giugno 2012 (il 16 giugno, di scadenza, è sabato e il 17 giugno è domenica).
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