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Questo articolo è stato pubblicato il 29 settembre 2012 alle ore 19:51.
L'ultima modifica è del 27 marzo 2015 alle ore 17:01.

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Ultimi frenetici giorni per più di 10milioni di contribuenti, tra persone fisiche, società di persone e società di capitali, che devono inviare all'agenzia delle Entrate le dichiarazioni annuali relative al 2011. Domenica 30 settembre, che slitta a lunedì 1° ottobre, si chiude infatti la lunga stagione delle dichiarazioni dei redditi, dell'Iva e dell'Irap, Unico 2012 compreso. I contribuenti tenuti alla dichiarazione unificata, se non hanno ancora presentato il modello Iva 2012, devono presentare i dati Iva del 2011 insieme al modello Unico 2012.

Prima si paga, poi si presenta
Da qualche anno, prima si eseguono i pagamenti, poi si presentano le dichiarazioni annuali. Sono infatti scaduti i termini per i versamenti del saldo del 2011 e della prima rata di acconto per il 2012, e molti contribuenti hanno scelto il pagamento rateale, considerata la grave crisi economica che si sta attraversando. Le persone fisiche, nonché le società di persone o le associazioni tra professionisti, devono presentare all'agenzia delle Entrate le dichiarazioni in materia di imposta sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive esclusivamente in via telematica entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (Dpr 22 luglio 1998, n. 322). Quindi, per il 2011, entro domenica 30 settembre, che slitta a lunedì 1° ottobre. Le società di capitali e gli altri soggetti Ires presentano le dichiarazioni entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Per i soggetti Ires con esercizio che coincide con l'anno solare, la scadenza è sempre quella del 30 settembre.

Il contribuente deve "controllare" il consulenteAl contribuente spetta il compito di verificare il puntuale rispetto degli adempimenti di competenza dell'intermediario, segnalando eventuali inadempienze all'ufficio competente dell'agenzia delle Entrate, e rivolgersi eventualmente a un altro intermediario per presentare la dichiarazione per non incorrere nella violazione di omissione della dichiarazione (istruzioni modello Unico 2012 persone fisiche, fascicolo 1, paragrafo 5 «Modalità e termini di presentazione della dichiarazione»). Chi si dimentica di presentare una dichiarazione annuale commette un grave errore, con il rischio di subire pesanti sanzioni, ma è ancora più grave se la dichiarazione omessa, ed è tale anche quella presentata dopo 90 giorni dalla scadenza, è con crediti Iva, Irpef, Irap o Ires, perché può rischiare il fallimento, soprattutto se i crediti sono di ammontare rilevante.

Dichiarazioni scartate da ripresentare entro lunedì 8 ottobre
Per i contribuenti e gli intermediari abilitati che il 1° ottobre 2012 si vedono scartare le dichiarazioni annuali dei redditi, dell'Iva, dell'Irap, Unico 2012 compreso, presentate in via telematica, c'è tempo fino a lunedì 8 ottobre per ripresentare le dichiarazioni scartate dal servizio telematico internet Fisconline o Entratel. Le dichiarazioni presentate in via telematica si considerano tempestive se trasmesse nei termini anche se successivamente scartate, purché siano correttamente ripresentate entro i cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione telematica dell'avvenuto scarto da parte dell'agenzia delle Entrate.

Considerato che nel calcolo dei cinque giorni lavorativi si devono escludere il sabato e la domenica, le dichiarazioni scartate il 1° ottobre 2012 si possono presentare in via telematica entro lunedì 8 ottobre 2012.

Copia al contribuente entro il 31 ottobre
Gli intermediari abilitati che presentano in via telematica, entro il 1° ottobre 2012, le dichiarazioni Unico 2012, Iva 2012 o Irap 2012, devono, entro il 31 ottobre 2012, rilasciare ai loro clienti l'originale della dichiarazione inviata online. È infatti stabilito che l'intermediario deve rilasciare al contribuente, entro trenta giorni dal termine previsto per la presentazione in via telematica, anche l'originale della dichiarazione, debitamente sottoscritta dal contribuente, insieme alla copia della comunicazione delle Entrate che attesta l'avvenuta ricezione della dichiarazione.

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