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Questo articolo è stato pubblicato il 09 luglio 2014 alle ore 06:43.

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Il richiamo alla tabella Ateco complica l'incentivo per gli investimenti previsto dal decreto legge 91/2014. L'individuazione dei beni agevolabili in base al contenuto della divisione 28 della tabella delle attività economiche mette a rischio il calcolo del credito di imposta. Il meccanismo finisce anche per spiazzare, senza una chiara motivazione logica, cespiti che hanno funzioni simili a quelli inclusi della tabella agevolata.
Maglie strette
L'articolo 18 del Dl 91/2014 ha introdotto una nuova agevolazione per le imprese che realizzano investimenti in beni strumentali nel periodo compreso tra il 25 giugno 2014 e il 30 giugno 2015. La disposizione ricalca, sotto diversi aspetti, la detassazione prevista dal Dl 78/2009 (Tremonti-ter) rendendo agevolabili tutti e soltanto gli investimenti in cespiti compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007. La prassi della Tremonti-ter ha mostrato, anche in sede di accertamento (si veda l'articolo a fianco) i limiti e le complicazioni che derivano dall'individuazione dei beni attraverso un richiamo tassativo a un gruppo di attività economiche. Per l'attuale disposizione, questi problemi sono amplificati dal meccanismo di calcolo dell'incentivo, che si quantifica in base all'eccedenza degli investimenti del periodo agevolato rispetto alla media dei cinque esercizi precedenti (calcolata escludendo quello con importo più elevato). I contribuenti dovranno conseguentemente ricostruire a ritroso, e per diversi anni, quali beni potevano considerarsi compresi, e quali no, nella voce 28.
Settori penalizzati
Per evitare che si ripetano in futuro contestazioni basate su difformi interpretazioni circa la classificazione dei beni acquistati, sarebbe dunque opportuna una modifica legislativa che incentivi, come era previsto in precedenti leggi, tutte le acquisizioni di beni strumentali, con la sola eccezione di quelli tassativamente individuati dalla norma come beni esclusi (immobili, beni immateriali, autovetture, eccetera). La rilevanza della divisione 28 comporta che, in generale, sono ammessi al credito di imposta i macchinari e le apparecchiature che intervengono meccanicamente o termicamente sui materiali o sui processi di lavorazione; vi sono però diversi beni che, pur se simili a quelli agevolati, finiscono per non poter usufruire del bonus in quanto inseriti in altri gruppi Ateco. Neppure è possibile, non avendo il richiamo alla voce 28 finalità antielusive, far rientrare nel bonus investimenti analoghi a quelli agevolati, attraverso un interpello disapplicativo ai sensi dell'articolo 37-bis del DPR 600/73.
Macchinari complessi
All'epoca della Tremonti-ter le Entrate (circolare 44/E/2009) cercarono di eliminare le anomalie attraverso un'interpretazione sistematica (applicabile anche all'attuale incentivo) secondo cui possono rientrare nell'agevolazione beni inseriti in voci diverse (ad esempio nella 26 o nella 27) qualora costituiscano parti indispensabili al funzionamento di cespiti della divisione 28 e che ne costituiscono normale dotazione. L'esempio ministeriale riguardava i computer (esclusi perché inseriti nella 26) acquistati unitamente a un macchinario della voce 28 che non potrebbe funzionare senza la componente elettronica. Altri casi possono riguardare apparati di misurazione (bilance di precisione che sono nella voce 26, mentre altre bilance sono incluse nella 28 e dunque agevolate) necessari per il normale funzionamento di macchinari. Questa interpretazione non ha però risolto tutti i problemi, essendo ancora fuorigioco i beni extra voce 28 che, ancorché siano acquistati per essere destinati al servizio (anche esclusivo) del macchinario agevolato, non ne costituiscono una dotazione essenziale e indispensabile.
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BENI AGEVOLATI
8In generale si tratta di macchinari e apparecchiature che intervengono meccanicamente o termicamente sui materiali o sui processi di lavorazione
8Pompe e compressori, utensili portatili a motore
8Gru e macchine per movimentazione, comprese le carriole ma escluse le autogru e le gru ferroviarie
8Apparecchi per pesare come bilance commerciali, ponti a bilico, strumenti a pesata continua, pesa a ponte, ma escluse le bilance di precisione
8Macchine per l'industria ceramica
8Motori (diversi da quelli per i veicoli) e turbine
8Macchine da maglieria e per il settore tessile
8Forni, bruciatori, caldaie
8Macchine per ufficio, comprese le calcolatrici, le macchine da scrivere, le fotocopiatrici, ma esclusi i computer e i mobili per ufficio

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