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Questo articolo è stato pubblicato il 12 luglio 2014 alle ore 08:14.
L'ultima modifica è del 12 luglio 2014 alle ore 12:57.

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Via libera alla compensazione in F24 del credito d'imposta degli 80 euro, anticipati dai datori di lavoro ai dipendenti, anche se vi sono cartelle esattoriali scadute superiori a 1.500 euro. Il chiarimento (rispetto a un dubbio sollevato dal Sole 24 Ore, da ultimo il 20 giugno scorso) è arrivato dall'agenzia delle Entrate con la circolare 11 luglio 2014, n. 22/E, con la quale è stato anche stabilito che il mese e l'anno da indicare nel modello di pagamento, in corrispondenza del codice tributo del credito, è quello relativo al giorno di pagamento della relativa retribuzione. Regola che, però, non si applica per i crediti da compensare o da pagare con le operazioni di conguaglio di gennaio o di febbraio 2015 ovvero per i pagamenti delle retribuzioni effettuate entro il 12 gennaio 2015. In questi casi, in F24 va indicato «dicembre» come mese e «2014» come anno di riferimento.

Se per individuare il periodo da indicare nel modello F24 si deve analizzare la data di pagamento della retribuzione (comprensiva del bonus Irpef degli 80 euro), poi, non è chiaro come debbano comportarsi i datori di lavoro che pagano le retribuzioni in modo rateizzato, magari anticipando degli acconti su stipendi che stanno maturando e pagando il saldo nel mese successivo.

Per recuperare il credito d'imposta degli 80 euro va utilizzato il codice tributo 1655 nel modello F24, indicando, nelle colonne relative al mese di riferimento e all'anno di riferimento, il mese e l'anno «in cui è avvenuta l'erogazione del beneficio fiscale» (risoluzione n. 48/E/2014). Ora l'Agenzia ha chiarito che «l'erogazione del credito ai lavoratori da parte dei sostituti d'imposta» coincide con il giorno di «pagamento delle retribuzioni», indipendentemente dal periodo di competenza delle stesse. Il «riferimento al mese e all'anno di pagamento del credito al lavoratore» va mantenuto anche se il credito viene utilizzato nel modello F24 negli anni successivi.

Anche se la soluzione delle Entrate è coerente con i principi della norma, nella circolare non viene trattato il caso, abbastanza frequente, del pagamento frazionato delle retribuzioni, dove ad esempio viene pagato un anticipo prima della fine del mese di competenza e il saldo nei primi giorni successivi al mese di retribuzione. In questi casi, non si sa quando vengono "erogati" gli 80 euro al dipendente (con l'anticipo o con il saldo), quindi, non si sa che mese indicare nel modello F24. Si potrebbe ipotizzare un criterio proporzionale, secondo il quale il bonus si considererebbe erogato per una percentuale pari alla proporzione tra quanto anticipato e quanto dovuto, ma questa soluzione può essere decisa solo dalle Entrate, considerando che la scelta della spettanza dell'intero credito solo con il saldo è più favorevole all'Erario, anche se non equa.

La regola generale del principio di cassa, comunque, non vale sempre, in quanto «se il sostituto d'imposta si trova a dover erogare il credito in sede di conguaglio di fine anno, nei mesi di gennaio o febbraio 2015», per utilizzare in compensazione il maggior credito erogato al dipendente (e pagato a quest'ultimo con il conguaglio) o per versare il debito corrispondente al minor credito spettante al dipendente (e recuperato dalla paga con il conguaglio), deve indicare in F24 «come mese di riferimento dicembre e come anno di riferimento 2014».

Secondo le Entrate, «l'erogazione del credito effettuata nel 2015 entro il 12 gennaio deve essere considerata come avvenuta nel mese di dicembre 2014». Questa precisazione non è coerente con la norma e con il principio di cassa applicabile al credito d'imposta, che dipende solo dal momento dell'erogazione del credito al dipendente con la retribuzione. Forse l'Agenzia si è basata sul principio di cassa allargato, che però nasce per motivi molto diversi.
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