Storia dell'articolo
Chiudi

Questo articolo è stato pubblicato il 16 luglio 2014 alle ore 06:39.
L'ultima modifica è del 16 luglio 2014 alle ore 13:22.

My24

A pochi giorni dalla scadenza del termine di presentazione del modello 770 ordinario (31 luglio) gli intermediari si interrogano ancora su come indicare l'acconto dell'imposta sostitutiva sul risparmio amministrato nel modello.
A dicembre, gli intermediari hanno dovuto versare un acconto sull'imposta sostitutiva sul risparmio amministrato dovuto dalla clientela (articolo 2, comma 5 del Dl 30 novembre 2013, n. 133), utilizzando il nuovo codice di versamento 1140.

Particolarità dell'acconto è di essere scomputabile solo dai versamenti della stessa imposta da fare a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo (codice tributo 1102), cioè partendo dai versamenti delle imposte sostitutive relative a plusvalenze realizzate dai clienti a novembre dell'anno precedente, considerato che si tratta di un'imposta da versare entro il 16 del secondo mese successivo a quello in cui l'imposta è stata applicata. L'eventuale eccedenza del versamento effettuato a titolo d'acconto rispetto all'imposta sostitutiva dovuta nell'anno successivo, è scomputabile dal versamento dell'acconto da eseguire nel medesimo periodo (risoluzione 91/E del 2013).

Ciò posto, gli intermediari hanno iniziato, già a partire dai versamenti di competenza novembre 2013 (da effettuarsi a gennaio 2014) e dicembre 2013 (febbraio 2014), a compensare l'imposta sostitutiva prelevata con gli acconti versati a dicembre. Di fatto, essendo l'ammontare dell'acconto superiore alle competenze mensili, per diversi mesi il codice tributo 1102 non ha più trovato esposizione nel modello di versamento F24 e molti intermediari finanziari hanno chiuso il periodo d'imposta 2013 con un ammontare di credito da versamento in acconto ancora da compensare.

Il provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 12 maggio 2014 ha modificato le istruzioni al rigo (SX4, col. 5) disponendo che in tale campo «deve essere riportata la somma delle colonne 4 e 5 (…) dei righi da ST27 a ST37 (…) al netto di quanto compensato con l'imposta sostitutiva». Le specifiche tecniche riferite a questo campo tuttavia non sono state modificate: danno "errore bloccante", con possibilità però di fare comunque l'invio, se in esso non è riportata, fra l'altro, la somma degli importi indicati nelle colonne 4 e 5 dei righi da ST27 a ST37. Il problema, comunque, dovrebbe interessare solo coloro che avessero compensato l'acconto di dicembre con imposte sostitutive o ritenute versate in eccesso in precedenza; i quali, tra l'altro, incontreranno un errore bloccante anche quando tenteranno di compilare la colonna 5 del quadro ST sezione III per segnalare l'uso dei versamenti in eccesso in compensazione dell'acconto. Tale campo, infatti, non può evidenziare un importo maggiore di quello riportato nella colonna 3 ("Imposta applicata"), campo che non ha senso compilare per gli acconti perché l'intermediario non ha applicato alcuna imposta al cliente.

Per quanto riguarda il comportamento da seguire nella normalità dei casi (non interessati dalla modifica alle istruzioni) le istruzioni sono molto laconiche. Si limitano a precisare che gli acconti versati vanno indicati nella sezione III del quadro ST, specificando che si deve indicare, al punto 1, ("mese di riferimento"): "12/2013".
Sembra sia corretto operare come segue: per quanto riguarda l'acconto di dicembre, compilare, nel quadro ST sezione III, solo i punti 1 ("mese di riferimento") e 7, 10 e 11 relativi al versamento effettuato e riportare nel rigo SX1, colonna 4 ("Versamenti 2013 in eccesso") l'acconto versato. Il programma lo riporterà nel rigo SX4, alla colonna 4; per quanto riguarda gli utilizzi dell'acconto a scomputo dei versamenti delle imposte sostitutive (codice 1102) "applicate" per i mesi di novembre e dicembre, compilare il punto 5 dei righi da ST27 a ST37 (per giustificare che imposte prelevate non sono state versate) e riportare l'importo complessivo degli utilizzi nel rigo SX4, colonna 5 ("Ammontare del credito utilizzato a scomputo dei versamenti 2013").

Siccome l'eccedenza di acconto non utilizzata finirà – confusamente con altre tipologie di crediti – nella colonna 6 del rigo SX4, e poi nel rigo SX34, probabilmente l'Agenzia controllerà che l'utilizzo del credito residuo sia conforme alle indicazioni della risoluzione 91/E del 2013 creando nel 770/2015 redditi 2014 un apposito rigo dove far confluire la parte dell'SX 34 del 770/2014 riferita al credito residuo di cui al codice 1140. Ricordiamo che lo scomputo degli acconti non è subordinata ai limiti e alle condizioni previste per le compensazioni nel modello F24 (tra cui quella di cui all'articolo 1, comma 574, della Legge di Stabilità), perché non è effettuato ai sensi del Dlgs 241/97.

Commenta la notizia

Shopping24

Dai nostri archivi