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Questo articolo è stato pubblicato il 17 agosto 2014 alle ore 08:12.
L'ultima modifica è del 17 agosto 2014 alle ore 15:06.

La recente revisione dell'aliquota applicata ai redditi di natura finanziaria dovrebbe essere coordinata con le disposizioni in materia di imposta di successione. I titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati non concorrono a formare l'attivo ereditario (articolo 12 del Testo unico dell'imposta sulle successioni e donazioni) e non sussiste quindi l'obbligo di includerli nella dichiarazione di successione. Risalenti interpretazioni avevano inquadrato la categoria dei titoli equiparati a quelli di Stato in base all'analogia di trattamento tributario. Secondo un principio di carattere generale «l'equiparazione si realizza di fatto tutte le volte che ai titoli venga riconosciuto il medesimo trattamento tributario dei titoli di Stato» e pur in assenza di «un esplicito richiamo, quanto al trattamento tributario, all'equiparazione ai titoli di Stato» (risoluzioni 321639/1975 e 115/1999). Nel termine «equiparati» andavano ricompresi tutti i titoli assimilati, sul piano strettamente fiscale, a quelli di Stato e cioè a tutti i titoli riconosciuti (al tempo) esenti da ogni imposta. In altre parole, l'imposta di successione seguiva il trattamento del titolo ai fini delle imposte dirette. Nel secolo scorso appariva tutto molto semplice e logico. Poi le cose si sono complicate.
Oggi il trattamento tributario dei titoli di Stato consiste nell'applicazione dell'aliquota ridotta del 12,50%, anziché di quella ordinaria del 26%, ai redditi di capitale e diversi da essi prodotti. L'aliquota ridotta è applicata anche ai titoli di Stato esteri, a condizione che il Paese emittente sia incluso nella white list. Identico trattamento è esteso pure ad altre categorie di titoli: da quelli emessi da enti e organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, a quelli obbligazionari emessi da amministrazioni statali, e da enti territoriali (regioni, province, comuni, unioni di comuni, aree metropolitane, comunità montane, consorzi tra enti locali territoriali e regioni), ai buoni fruttiferi postali emessi dalla Cassa depositi e prestiti. In questo quadro l'articolo 3 del Dl 66/2014 ha esteso alle obbligazioni emesse dagli enti territoriali degli Stati esteri white list il medesimo trattamento tributario previsto per i titoli emessi dagli enti territoriali italiani equiparando di fatto le prime ai titoli di Stato italiani.
Sulla materia dovrebbe poi intervenire a breve l'articolo 8 del disegno di legge 1533 all'esame del Senato, inteso a sanare la procedura europea d'infrazione 2012/2157, parificando ai fini dell'imposta di successione i titoli di Stato dei Paesi Ue/See a quelli italiani.
Al momento, infatti, i titoli emessi da enti e da organismi internazionali (Bei, Bers, Birs, ecc.) sono equiparati «a tutti gli effetti» ai titoli di Stato italiani per effetto dell'espressa previsione dell'articolo 12 del decreto legislativo 461/1997, mentre permangono dubbi – fondati sull'assenza di una previsione espressa – in ordine all'estensione dell'agevolazione ai titoli di Stato esteri. Non risulta poi che la questione degli enti territoriali sia stata ancora presa in considerazione.
Ma se si accettano i presupposti logici delle risoluzioni sopra richiamate non vi è ragione per non ritenere che in base al principio generale tutti i titoli ai quali si applica un trattamento tributario di fatto identico a quello previsto per i titoli di Stato italiani, compresi quelli emessi da enti territoriali italiani ed esteri white list, si debbano ritenere esclusi dall'attivo ereditario in base all'articolo 12 del Testo unico anche in assenza di espressa previsione. Parrebbe sensato che il disegno di legge fosse ispirato a questo principio. Al contrario, esso introduce un'illogica divergenza di criteri fra imposte dirette e indirette poiché equipara ai titoli di Stato italiani solo quelli dei Paesi Ue/See, anziché tutti quelli dei Paesi esteri white list, senza minimamente considerare i titoli emessi dagli enti territoriali che pure godono di trattamento identico rispetto ai titoli di Stato. Il motivo della formulazione del Ddl va probabilmente ricercato nell'esigenza di intaccare quanto meno possibile il gettito dell'imposta di successione sui titoli in questione, ma c'è da domandarsi se il gioco di introdurre un'ulteriore piccola complicazione nel nostro già disastrato sistema tributario valga la candela di un gettito presumibilmente irrisorio.
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