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Questo articolo è stato pubblicato il 10 settembre 2014 alle ore 06:39.

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Per le società in perdita, sale a 5 anni il periodo di osservazione per essere considerate di comodo. Il decreto sulle semplificazioni fiscali allenta la stretta sulle società in perdita sistematica prevedendo che la non operatività scatta in presenza di cinque esercizi in perdita fiscale. La modifica ha effetto dal 2014, applicandosi con riferimento al quinquennio 2009-2013.
Penalizzate le perdite
La nuova versione del decreto sulle semplificazioni fiscali contiene una disposizione tesa a rende meno penalizzante la norma sulle società in perdita sistematica introdotta dal Dl 138/2011. Dall'esercizio 2012, le società che, in un arco di tre esercizi consecutivi, dichiarano una perdita fiscale, ovvero che sono in perdita in due anni e realizzano un reddito inferiore al minimo nel terzo periodo, sono considerate di comodo, con le relative conseguente in termini di tassazione presunta Ires e Irap e blocco dei crediti Iva. Nonostante le numerose cause di esclusione e di disapplicazione, la disposizione ha generato inique penalizzazioni per molte società colpite dalla crisi economica. Infatti, anche se la norma ha la finalità di "stanare" le cosiddette società schermo, che vengono cioè utilizzate per intestare beni personali dei soci, essa finisce per applicarsi in modo generalizzato. Le società in perdita, ancorché operative, si trovano dunque costrette a richiedere un provvedimento di esonero all'agenzia delle Entrate, per evitare di dover aggiungere, alla perdita effettiva di bilancio, gli esorbitanti oneri fiscali causati dalla disposizione. L'assenza di indicazioni chiare sulle motivazioni da addurre per dimostrare che la perdita è effettiva ha portato in diversi casi al rigetto degli interpelli presentati, con l'ulteriore necessità di avviare costosi e defatiganti contenziosi con il fisco, quasi che la norma, che, come detto, è indirizzata alle sole società di comodo, costituisse uno strumento di accertamento del reddito di impresa.
Periodo quinquennale
La legge 23/2014 prevede, all'articolo 12, la riscrittura complessiva delle regole sulle società non operative, per razionalizzarle e coordinarle con quelle sui beni dati in uso ai soci. Il decreto semplificazioni effettua un primo significativo ritocco estendendo il periodo di osservazione dei risultati delle società, stabilendo che solo dopo cinque esercizi in perdita fiscale (o quattro in perdita e uno con reddito inferiore al minimo degli enti non operativi) si è considerati di comodo. L'urgenza di una simile misura, più volte sollecitata dalle imprese, ha indotto il legislatore a renderla immediatamente applicabile. Già dal corrente esercizio 2014 le società effettueranno il test delle perdite su base quinquennale, avendo a riferimento il periodo 2009-2013. Saranno di comodo, per il modello Unico 2015, le società che in tale arco temporale hanno dichiarato cinque volte una perdita fiscale oppure quattro perdite e un reddito sotto la soglia delle non operative. Le società in perdita nel triennio 2011-2013 (che erano già diventate di comodo sul 2014 in base alla vecchia regola) escono retroattivamente dalla disciplina per il 2014 (Unico 2015) se nel 2009 e/o nel 2010 avevano evidenziato un imponibile, e ciò indipendentemente da come si chiuderà l'esercizio 2014. Nella quantificazione del risultato (perdita o reddito), occorre tenere in considerazione, come indicato dall'agenzia delle Entrate nella circolare 1/E/2013, il valore effettivo, prima cioè dell'eventuale adeguamento all'imponibile minimo degli enti non operativi.
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Nel testo al Parlamento
01 | LA NUOVA REGOLA
Le società commerciali di capitali e di persone sono considerate di comodo se per cinque esercizi consecutivi dichiarano una perdita fiscale o quattro volte una perdita e una volta un reddito inferiore alla soglia degli enti non operativi
02 | LE PENALIZZAZIONI
Le società in perdita quinquennale devono dichiarare il reddito minimo presunto Ires e Irap, applicare la super Ires del 38% e subire il congelamento del credito Iva (non rimborsabile né compensabile)
03 | LA DECORRENZA
La novità si applica dal 2014 (Unico 2015) con riferimento alla situazione del periodo 2009-2013
04 | L'USCITA DAL COMODO
Anche chi era già diventato di comodo per il 2014 in base alla vecchia norma (perdita fiscale nel triennio 2011-2013) esce dalla penalizzazione se nei due anni precedenti (2009-2010) aveva dichiarato almeno un reddito
05 | GLI ESONERI
Invariate le situazioni di esonero: cause legali di esclusione (da verificare sull'esercizio di applicazione), cause di disapplicazione automatica di cui al provvedimento dell'11 giugno 2012 (da verificare in almeno uno dei cinque esercizi di osservazione) e interpello disapplicativo
L'anticipazione
Esclusione della responsabilità solidale negli appalti e "copertura" quinquennale con il capitale ripartito tra i soci a seguito di liquidazione della società per il mancato pagamento delle ritenute. Le due novità, contenute nel decreto semplificazioni, sono state anticipate dal Sole 24 Ore di venerdì 5 settembre

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