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Questo articolo è stato pubblicato il 13 settembre 2014 alle ore 08:14.

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Il decreto legge sulla semplificazione della giustizia civile (dl n. 132 del 2014) pubblicato ieri contiene norme sui procedimenti di separazione e divorzio che si possono definire senza enfasi o esagerazioni del tutto epocali. La novità riguarda prevalentemente la procedura civile, nel senso che questi procedimenti, da sempre rimessi esclusivamente alla autorità giudiziaria, vengono adesso anche attribuiti, in caso di accordo, alla "competenza" degli avvocati e degli ufficiali di stato civile.
Per gli avvocati è prevista, in generale, la nuova figura della «procedura di negoziazione assistita da un avvocato», la cui funzione fondamentale è quella di arrivare a una composizione bonaria della controversia che abbia anche il valore – senza la necessità del vaglio dell'autorità giudiziaria – di titolo esecutivo e di titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Ciò vale in generale per tutti gli accordi, salvo quelli per cui la procedura non è prevista, e vale in particolare per i procedimenti di separazione e divorzio, come previsto dall'articolo 6 del decreto.
Questa forma di semplificazione – immediatamente in vigore – viene limitata alla separazione e al divorzio di coniugi senza figli minori o senza figli maggiorenni non economicamente autosufficienti o portatori di handicap grave. Lo scopo è quello di sottrarre una buona parte dei procedimenti sulle "crisi di famiglia" ai tribunali per indirizzarli a una definizione privata, nel caso degli accordi redatti dagli avvocati, o a una definizione meramente amministrativa, nel caso – di cui diremo a breve – degli accordi redatti di fronte agli ufficiali di stato civile. La limitazione mostra l'evidente titubanza del Governo rispetto all'ipotesi che simili accordi riguardino soggetti deboli quali i figli, la cui protezione resta demandata alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria, il che, tutto sommato, pare condivisibile. Cionondimeno, quella decisa dal Governo è una svolta davvero senza precedenti, perché si tende a valorizzare l'apporto delle professionalità private o dei settori meramente amministrativi dello Stato, rispetto al controllo, sino a ora indiscusso e indiscutibile, dell'autorità giurisdizionale, anche in settori che, francamente, non lo richiederebbero.
Sotto il profilo pratico, l'avvocato dovrà redigere un accordo che sancisca e regolamenti la separazione o il divorzio, che dovrà essere sottoscritto dai coniugi (con sottoscrizione autenticata dal l'avvocato medesimo) e andrà poi trasmesso entro dieci giorni al Comune in cui il matrimonio è stato trascritto (in caso di matrimonio religioso) o iscritto (in caso di matrimonio civile) in copia autenticata dall'avvocato. La stessa procedura è grossomodo prevista dall'articolo 12 del dl per gli accordi davanti agli ufficiali di stato civile, con l'unica differenza che questa procedura alternativa non è immediatamente operativa ma si applicherà decorsi 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del decreto e che gli accordi non potranno contenere «patti di trasferimento patrimoniale». Tali accordi produrranno gli effetti dei provvedimenti giudiziali in analoga materia, a cui equivarranno in tutto e per tutto.
Questa semplificazione non modifica i presupposti della separazione consensuale, che resta il consenso dei coniugi, e del divorzio, che resta la precedente separazione dei coniugi, sia essa stata consensuale o giudiziale. Né essa incide sui tempi del divorzio, che continuerà a poter essere richiesto non prima di tre anni dal l'udienza presidenziale di separazione (e da adesso dalla redazione dell'accordo), salva la riduzione del termine in misura significativa – il cosiddetto "divorzio breve" – da parte del Parlamento, che dovrebbe essere imminente.
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