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Questo articolo è stato pubblicato il 20 settembre 2014 alle ore 11:58.

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Precompilate a forte rischio sanzioni per Caf e professionisti. Questo è quanto emerge dalla lettura dell'articolo 6 della bozza di decreto legislativo in materia di semplificazioni fiscali deliberato ieri dal Connsiglio dei ministri e ancora in attesa del via libera definitivo che potrebbe arrivare per la metà di ottobre.

Stando al testo del decreto circolato in questi giorni, in caso di visto infedele, i soggetti indicati all'articolo 35 del decreto ministeriale 164/99 (professionisti e Caf) potrebbero, infatti, essere chiamati al pagamento di una somma pari all'importo dell'imposta dovuta, della sanzione e degli interessi che sarebbero richiesti al contribuente in sede di controllo formale (articolo 36 ter, Dpr 600/73).
L'unico modo per Caf e professionisti per evitare tali sanzioni è provare che il visto di conformità infedele è frutto della volontà fraudolenta da parte del contribuente nel fornire i dati riguardanti la sua posizione fiscale.
Per i soggetti coinvolti è tuttavia prevista la possibilità di inviare, entro il 10 novembre di ciascun anno, una dichiarazione rettificativa che lascia a carico del contribuente il versamento della maggiore imposta dovuta a causa del ritardo. In questo caso, dice il decreto, la misura delle sanzioni viene ridotta per effetto della possibilità di poter usufruire del ravvedimento operoso (articolo 13, comma 1, lettera b del decreto legislativo 472/1997), sempre che il versamento venga effettuato entro la stessa data del 10 novembre. In caso contrario, se si verificassero inesattezze sul calcolo delle imposte, a risponderne sarà comunque il Caf o il professionista abilitato.

Si tratta di una vera e propria rivoluzione che rischia in pratica di trasferire l'intera responsabilità (imposta, interessi e sanzioni) sul professionista. Questo anche perché, fino a quando il sistema di acquisizione delle informazioni dal parte dell'Anagrafe tributaria non sarà a regime, nella gran parte dei casi il 730 precompilato dovrà essere rettificato. Per il 2014, ad esempio, basta che il contribuente si sia sottoposto a una visita medica e la pre compilata dovrà essere modificata.
E in questo contesto s'innesta l'altro grande problema della procedura: la disparità tra chi accetta i dati del modulo precompilato (gli viene garantito che non sarà sottoposto ad accertamento) e chi invece li rettifica. In quest'ultimo caso, infatti, dovrà essere rilasciato il visto di conformità, che comporterà le responsabilità sopra previste.
In un sistema che si prefigge come obiettivo, quello dell'autonomia del contribuente si faticano a comprendere i motivi di questo aumento di responsabilità in capo a Caf e professionisti. Non convincono nemmeno i correttivi recepiti in corsa al testo del decreto per stemperare una disposizione che fin dall'inizio aveva suscitato non poche perplessità. Oggi si dice che la responsabilità dell'intermediario scatta «sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa del contribuente».

L'infedeltà del visto a motivo della condotta dolosa del contribuente, nei fatti, non sarà certo cosa facile da individuare e per questo non è difficile immaginare un frequente ricorso al contenzioso. Anche perché, letteralmente, in caso di mera colpa del contribuente, la responsabilità per l'infedeltà della dichiarazione, resterebbe a carico del Caf/professionista. C'è quindi da interrogarsi se la sostituzione, per quanto riguarda imposte e interessi, dell'intermediario al contribuente, sia giustificabile e se rispetti il principio di capacità contributiva visto che l'imposta andrebbe, nella sostanza, a incidere un soggetto diverso rispetto all'effettivo titolare del reddito.

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