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Questo articolo è stato pubblicato il 29 settembre 2014 alle ore 06:37.
Anche il corretto adempimento delle regole antiriciclaggio da parte della società (se destinataria della disciplina) va controllato, ma gli adempimenti per i sindaci cambiano a seconda che il collegio abbia o meno funzioni di revisione legale.
- Collegio con funzione di revisione legale. Ogni membro del collegio deve assolvere in prima persona tutti gli obblighi antiriciclaggio, quali adeguata verifica della clientela, registrazione e conservazione dati, segnalazione di operazioni sospette e comunicazione delle violazioni all'utilizzo del contante. Il collegio deve verificarne il rispetto da parte della società.
Per l'adeguata verifica, occorrerà controllare che la società abbia identificato la propria clientela, in base a documenti validi, informazioni o dati aggiornati. Il collegio dovrà verificare la conservazione per dieci anni e la registrazione dei dati della clientela da parte della società affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine delle autorità. Inoltre, i sindaci revisori devono segnalare alla Uif, senza ritardo e ove possibile prima che l'operazione venga posta in essere, eventuali operazioni sospette delle quali vengano a conoscenza. Sono anche tenuti a comunicare al Mef, entro 30 giorni dalla conoscenza, violazioni alle limitazioni dell'uso del contante o dei titoli al portatore di cui abbiano notizia nello svolgimento dei propri compiti.
- Collegio sindacale senza revisione legale. In base all'articolo 12, comma 3-bis del Dlgs 231/2007, il collegio sindacale privo della funzione di revisione legale non è tenuto agli obblighi di adeguata verifica della clientela, registrazione e conservazione dati, e segnalazione di operazioni sospette. Rimane l'obbligo di comunicazione delle violazioni all'utilizzo del contante. Ma la segnalazione di operazione sospetta, seppur non imposta dalle disposizioni del Dlgs 231 (quindi non punibile ex articolo 57, comma 4, del Dlgs 231 con la sanzione amministrativa dall'1% al 40% dell'importo dell'operazione non segnalata) potrebbe comunque escludere rischi di incriminazione dei sindaci per concorso nel reato degli amministratori (articoli 110 e 40 del Codice penale).
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