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Questo articolo è stato pubblicato il 01 ottobre 2014 alle ore 07:16.
L'ultima modifica è del 01 ottobre 2014 alle ore 09:12.

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Da oggi, mercoledì 1° ottobre, lo scambio di crediti e debiti con il Fisco e i versamenti di importo superiore a mille euro viaggerà soltanto in via telematica. Le nuove regole riguarderanno anche i privati e i contribuenti non titolari di partita Iva. A prevederlo è il cosiddetto «decreto Irpef» (Dl 66/2014, convertito dalla legge 89/2014), quello con il «bonus Renzi» di 80 euro, che aumenta (articolo 11) la stretta su compensazioni e versamenti da fare con il modello F24, con il fisco che, di conseguenza, amplierà i controlli su questi modelli.

Addio dunque, o quasi, al modello F24 su carta per i versamenti unitari di tributi, contributi e premi, che così diventerà sì più tecnologico, ma complicherà anche la vita ai contribuenti. Perché anche i privati, che non hanno una partita Iva, saranno costretti a usare i servizi telematici per eseguire le compensazioni e i pagamenti con il modello F24. Ci saranno meno carte e magari più risparmi per lo Stato sui costi di riscossione, ma per i contribuenti diventerà tutto più complicato.

I pagamenti online
Ricapitolando: dal 1° ottobre 2014, i versamenti eseguiti con il modello F24 dovranno essere effettuati, sia dai contribuenti senza partita Iva, sia dai contribuenti con partita Iva, esercenti imprese, arti e professioni compresi:
– esclusivamente tramite i servizi telematici dell'agenzia delle Entrate (F24 web, F24 online e F24 cumulativo) nel caso in cui, per effetto delle compensazioni eseguite, il saldo finale sia di importo pari a zero;
– esclusivamente tramite i servizi telematici dell'agenzia delle Entrate o degli intermediari della riscossione convenzionati con le Entrate, cioè Banche, Poste italiane o agenti della riscossione, nel caso in cui siano effettuate compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;
– esclusivamente tramite i servizi telematici dell'agenzia delle Entrate o degli intermediari della riscossione convenzionati con le Entrate, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro.

I pagamenti su carta
Il modello F24 su carta, con presentazione della delega presso le banche, Poste italiane o agenti della riscossione, potrà invece essere effettuato solo dai contribuenti non titolari di partita Iva per eseguire pagamenti, senza compensazioni, per importi fino a mille euro. Per l'agenzia delle Entrate, come chiarito nella circolare 27/E del 19 settembre 2014, si potrà ancora usare il modello F24 cartaceo:
– in caso di modello F24 precompilato dall'ente impositore, di qualsiasi importo, a condizione che non siano indicati crediti in compensazione;
– dai contribuenti che stanno versando a rate tributi e/o contributi (ma solo fino al 31 dicembre 2014) di qualsiasi importo e anche in caso di utilizzo di crediti in compensazione (pure con saldo pari a zero);
– dai contribuenti che beneficiano di agevolazioni fiscali riconosciute sotto forma di crediti d'imposta, utilizzabili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione.

Le compensazioni
La nuova stretta sulle compensazioni lascerà libere da vincoli solo le vecchie compensazioni, cioè la compensazione “interna”, “semplice” o “verticale”, che è quella tradizionale ed era la sola che si poteva fare fino a qualche anno fa. Per vecchia compensazione si intende quella che si fa quando si usa il credito per compensare i debiti della stessa natura (Ires da Ires, Iva da Iva, Irpef da Irpef, Irap da Irap, eccetera), senza presentare il modello F24. Se, invece, il contribuente dovesse presentare il modello F24, dal 1° ottobre 2014 anche la vecchia compensazione sarà soggetta alle nuove regole con la conseguenza che, in caso di versamento a saldo zero, si dovranno usare esclusivamente i servizi telematici dell'agenzia delle Entrate, mentre in caso di compensazioni con il saldo finale di importo positivo, cioè con importi da pagare, si dovranno usare esclusivamente i servizi telematici delle Entrate o degli intermediari della riscossione convenzionati con le Entrate, cioè Banche, Poste italiane o agenti della riscossione.
Le nuove regole si aggiungono a quelle vigenti dal 1° gennaio 2014 in tema di compensazioni dei crediti delle imposte sui redditi e dell'Irap. Infatti, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, i contribuenti che usano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'Irap, per importi superiori a 15mila euro annui, devono chiedere l'apposizione del visto di conformità. A differenza dell'Iva, la compensazione dei crediti Irpef, Ires, addizionali, Irap, ritenute e imposte sostitutive, per importi superiori a 15mila euro, è possibile a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del credito. La compensazione del credito Iva annuale o relativo a periodi inferiori all'anno, per importi superiori a 5mila euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. Ad esempio, se nel 2013 il contribuente ha maturato un credito annuale di 6mila euro, presentando la relativa dichiarazione annuale entro il 31 marzo 2014, lo stesso ha potuto usare per intero il credito Iva a partire dal 16 aprile 2014. Resta ferma l'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni dalle quali emerge il credito che si intende usare, per importi superiori a 15mila euro.

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