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Questo articolo è stato pubblicato il 30 settembre 2014 alle ore 11:03.

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Scade oggi il termine entro il quale i risparmiatori che detengono strumenti finanziari nell'ambito del regime del risparmio amministrato possono comunicare al proprio intermediario finanziario l'intenzione di procedere all'affrancamento del valore al 30 giugno 2014 degli strumenti finanziari che rientrano in tale procedura. La comunicazione permette di applicare la nuova aliquota del 26% sulla quota di capital gain maturata dopo il 30 giugno 2014 e non ancora realizzata a tale data. Il versamento dell'imposta sostitutiva del 20%, che va effettuato entro il 16 novembre 2016 sulla differenza tra le plusvalenze latenti al 30 giugno e le minusvalenze realizzate (e non) a tale data, permette infatti di assumere quale nuovo valore di carico dei titoli ai fini fiscali quello rilevato sui mercati finanziari al 30 giugno 2014.

Trattandosi di una procedura opzionale, la valutazione di convenienza, oltre a tenere conto del valore delle minusvalenze pregresse presenti nello “zainetto fiscale” e di quello delle plusvalenze latenti al 30 giugno, sarà influenzata anche dalle valutazioni in merito al futuro andamento dei prezzi dei titoli in portafoglio. Per quanto riguarda le minusvalenze pregresse, l'affrancamento rappresenta l'ultima chance per beneficiare della possibilità di portarle in deduzione rispetto alle plusvalenze latenti al 30 giugno scorso, utilizzando le vecchie percentuali, pari al 62,5% per quelle realizzate entro il 31 dicembre 2011 e al 100% per quelle realizzate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 30 giugno 2014. In assenza di affrancamento, infatti, a partire dal 1° luglio la prima categoria di minusvalenze è compensabile nella misura del 48,08% (in luogo del 62,5%), mentre la seconda categoria è compensabile nella misura del 76,92% in luogo del 100 per cento.

Un aspetto molto importante legato alla procedura di affrancamento è quello relativo alla quantità di titoli affrancabili. Come ricordato dall'Agenzia nella circolare n. 19/2014, ai fini del calcolo della quantità dei titoli affrancabili occorre confrontare la quantità di titoli detenuti alla data del 30 giugno con quella detenuta alla data in cui si esercita l'opzione per l'affrancamento. Può essere oggetto di affrancamento la minore tra le due quantità.

A titolo di esempio, la cessione di 10 dei 50 titoli azionari relativi alla medesima società, già detenuti al 30 giugno, qualora sia avvenuta nella data compresa tra il 1° luglio e quella in cui il risparmiatore opta per l'affrancamento, fa venire meno la possibilità di optare per l'affrancamento dei 10 titoli oggetto di cessione. Qualora invece il risparmiatore abbia provveduto, prima dell'esercizio dell'opzione dell'affrancamento, al riacquisto dei 10 titoli ceduti dopo il 30 giugno, l'opzione sarà esercitabile su tutta la quantità detenuta alla data del 30 giugno, ossia su tutti e 50 i titoli. Nel caso in cui il riacquisto di titoli ceduti a partire dal 1° luglio avvenga in una quantità inferiore rispetto ai titoli oggetto di cessione, la plusvalenza affrancabile deve essere proporzionalmente diminuita.

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TAG: Fisco

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