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Questo articolo è stato pubblicato il 08 ottobre 2014 alle ore 21:44.
L'ultima modifica è del 08 ottobre 2014 alle ore 22:10.

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Sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (in sigla RAEE), fabbricanti, importatori e imprese che vendono con proprio marchio prodotti di altre aziende devono conformarsi entro il 9 ottobre alle disposizioni previste dal decreto legislativo 49/2014, la norma che ha recepito la Direttiva europea 2012/19/Ue in questo campo. Si prospettano gravi difficoltà per l'adeguamento delle merci presenti nei magazzini.

Il decreto conferma l'obbligo di apposizione del simbolo del cosiddetto “cassonetto barrato”, ora definito dalla norma tecnica CEI EN 50419:2006-05, sui prodotti immessi sul mercato dal 1° gennaio 2011. L'applicazione del pittogramma, aggiornato secondo le nuove specifiche, persegue lo scopo di assicurare che i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche non siano smaltiti come rifiuti urbani misti, di facilitarne la raccolta differenziata e di segnalare che il prodotto è sottoposto a uno specifico regime di finanziamento della raccolta e del recupero.

Del tutto nuova, invece, la necessità di riportare sui prodotti, sempre entro il 9 ottobre 2014, informazioni che «consentano di identificare in modo inequivocabile il produttore delle AEE». Più precisamente la norma dispone che tali indicazioni devono contenere almeno una delle seguenti indicazioni: «nome del produttore, logo del produttore (se registrato), numero di registrazione al Registro nazionale» dei soggetti tenuti a finanziare il recupero dei rifiuti tecnologici. Il marchio e il simbolo devono essere collocati sulla superficie del prodotto o su una superficie visibile dopo la rimozione di un coperchio o di una componente, a condizione che questa operazione possa essere effettuata senza l'utilizzo di utensili. Solo nel caso in cui non sia possibile, a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, apporre il marchio e il simbolo sull'apparecchiatura, la marcatura potrà essere riportata sull'imballaggio e sulle istruzioni per l'uso.

La violazione dei nuovi obblighi comporta sanzioni amministrative che vanno da 200 a mille euro per ogni prodotto privo dell'identificativo del produttore e da 100 a 500 euro per le apparecchiature che non riportano il simbolo del cassonetto barrato.
L'industria europea si è, per anni, opposta all'obbligo di indicare sul prodotto il numero di iscrizione a ogni Registro nazionale dei singoli Paesi europei, ritenuto un ostacolo alla libera circolazione delle apparecchiature nel mercato unico, proponendo piuttosto il ricorso a sistemi di identificazione a radio frequenza (RFID), facilmente riprogrammabili sulla base della domanda espressa dai diversi mercati nazionali.

In Italia l'apposizione sul prodotto del numero di iscrizione al Registro è una delle possibili alternative, in quanto è allo stesso modo ammessa l'indicazione della ragione sociale “oppure” del marchio registrato, mentre l'impiego di “tags” RFID è “aggiuntivo” e non sostitutivo.

Non deve essere dimenticato, infine, che molte apparecchiature sono assoggettate anche agli obblighi previsti dalla Direttiva 2011/65/UE, la cosiddetta RoHS 2, e questa norma impone ai fabbricanti (e agli importatori) di indicare: «sull’AEE oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dell’AEE, il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e l'indirizzo dove possono essere contattati. L'indirizzo deve indicare un unico punto dove il fabbricante può essere contattato».

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