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Questo articolo è stato pubblicato il 08 ottobre 2014 alle ore 22:05.
I produttori, gli importatori e i soggetti che vendono con proprio marchio apparecchiature elettriche ed elettroniche professionali devono verificare entro il 9 ottobre 2014 che il sistema di finanziamento della raccolta e del recupero dei rifiuti scelto al momento dell'iscrizione al Registro telematico dei produttori sia conforme alle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 49/2014.
I “sistemi individuali”, gestiti dalla singola impresa, devono dare garanzia di operare in modo uniforme sull'intero territorio nazionale per assicurare la raccolta differenziata, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o il recupero dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (in sigla Raee) che derivano dalla dismissione dei prodotti che l'azienda ha immesso sul mercato e, per poter continuare ad operare, devono aver ottenuto il preventivo riconoscimento del ministero dell'Ambiente.
Le nuove prescrizioni si applicano a tutte le apparecchiature che rientrano nell'ambito di applicazione del periodo transitorio definito dalla direttiva 2012/19/UE e sono state immesse sul mercato nazionale dopo il 31 dicembre 2010. Ogni impresa, per ottenere il riconoscimento del proprio sistema individuale, è tenuta a presentare al Ministero un progetto volto ad attestare di essere effettivamente in grado sia di operare su tutto il territorio nazionale, sia di conseguire gli obiettivi di recupero e riciclaggio individuati dal quinto allegato del decreto. In particolare, al progetto deve essere accluso un piano di raccolta che documenti la predisposizione di un efficiente sistema di restituzione dei rifiuti o la stipula di convenzioni con i soggetti responsabili della raccolta sull'intero territorio nazionale. In altri termini, è necessario comprovare di poter garantire il ritiro presso i centri di raccolta e i luoghi di raggruppamento di tutti i rifiuti derivanti dalle apparecchiature che l'impresa ha immesso sul mercato. Per questo motivo la medesima norma prevede che su ogni apparecchiatura commercializzata in Italia, entro il 9 ottobre, sia apposta l'indicazione della ragione sociale oppure il marchio registrato oppure il numero d'iscrizione al Registro telematico dei produttori del soggetto che ha immesso l'apparecchio sul mercato.
Le imprese che non hanno ottenuto il riconoscimento del sistema individuale entro il 9 ottobre dovranno pertanto aderire a un sistema collettivo (le organizzazioni create dalle imprese per garantire in modo collegiale l'adempimento degli obblighi) per non incorrere nella sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 30mila e 100mila euro prevista dall'articolo 38, comma 2, lettera a) del Dlgs 49/2014.
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