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Questo articolo è stato pubblicato il 08 ottobre 2014 alle ore 13:32.
L'ultima modifica è del 08 ottobre 2014 alle ore 13:47.
Un'amministrazione pubblica non può trattare liberamente i dati personali che riguardano la vita sessuale del proprio dipendente, neanche se l'indagine è finalizzata alla verifica dello svolgimento dell'attività di prostituzione mediante la pubblicazione di annunci su internet. Con questa decisione la Corte di cassazione (sentenza 21107 depositata ieri) ha risolto la controversia insorta tra il Garante della privacy e una Provincia.
La vicenda riguarda le indagini svolte dall'amministrazione Provincia circa l'utilizzo, da parte di un proprio dipendente, di alcuni siti internet per offrire incontri sessuali a pagamento.
Il Garante aveva vietato alla Provincia di trattare questi dati, ritenendo illegittima la loro raccolta, in quanto avevano attinenza con la sfera sessuale del dipendente, e la Provincia aveva impugnato la decisione avanti al tribunale di Verbania. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso dell'amministrazione, ritenendo che la raccolta delle informazioni pubblicate dal dipendente su internet non avesse in alcun modo violato le norme del codice della privacy (Dlgs 196/2003). Secondo il tribunale, la Provincia si era limitata a raccogliere i dati necessari ad attivare una procedura disciplinare, senza alcuna finalità di indagare in merito all'orientamento sessuale del dipendente.
Il Garante ha impugnato per Cassazione la decisione del tribunale, ottenendo una pronuncia favorevole. Secondo la Suprema corte, il trattamento dei dati personali cosiddetti supersensibili – tra i quali rientrano quelli idonei a rivelare la vita sessuale – è ammesso dal codice della privacy soltanto se espressamente autorizzato da una norma di legge, che deve anche specificare i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili sugli stessi e le finalità di interesse pubblico perseguite.
La sentenza ricorda, inoltre, che per costante giurisprudenza la legittimità del trattamento dei dati sensibili è ancorata alla contestuale presenza del consenso scritto dell'interessato e all'autorizzazione del Garante. Non basta sostenere che i dati sono trattati per la finalità di attivare un procedimento disciplinare contro un dipendente, quindi, per superare la necessità di questi elementi (consenso e autorizzazione).
Nel caso della Provincia non importa se le informazioni sono servite per l'avvio di una procedura disciplinare, perché in ogni caso è stato realizzato un trattamento di “dati sensibili”, che in quanto tale avrebbe dovuto essere effettuato secondo le regole ordinarie. La sentenza evidenzia, infine, che la Provincia ha adottato un regolamento che consente il trattamento dei dati sensibili solo per la gestione del contenzioso, mentre lo limita fortemente per la gestione del rapporto di lavoro.
Considerato che il caso del dipendente ricadeva, secondo la Corte, nei casi di gestione del rapporto (e non nel contenzioso, non ancora insorto), si deve considerare illegittima l'operazione posta in essere dalla provincia mediante l'acquisizione dei documenti informatici.
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