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Questo articolo è stato pubblicato il 19 ottobre 2014 alle ore 19:04.
L'ultima modifica è del 20 ottobre 2014 alle ore 10:56.

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Prosegue l'aggiornamento della normativa regionale che disciplina la trasformazione in abitazioni dei sottotetti con l'approvazione quest'anno delle leggi di Emilia Romagna e Puglia. In alcune Regioni (per esempio Piemonte, Valle D'Aosta, Veneto, Emilia Romagna) è stato possibile realizzare questo tipo di intervento già dalla fine degli anni Novanta del secolo scorso. Altre (come Calabria e Sardegna) hanno approfittato dell'emanazione della propria legge sul piano casa – con i premi di volumetria per gli interventi di ampliamento e demolizione e ricostruzione – per metter mano anche ai sottotetti.

Una normativa specifica per rendere abitabili i sottotetti è necessaria per derogare alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, ai parametri costruttivi previsti dai regolamenti edilizi e alle norme sulle altezze e sui requisiti igienici e sanitari stabiliti dal Dm del 5 luglio 1975: quando da un sottotetto si ricavano stanze da letto, cucina e bagno, sono quasi certi un aumento della superficie utile dell'immobile (oltre i limiti previsti dal progetto iniziale e dal Prg) e il mancato rispetto dello standard di altezza e di rapporto tra luci e superfici.

Le possibilità, le condizioni, i limiti e la convenienza a trasformare le soffitte in spazi abitabili stabilite da ogni Regione costituiscono una sorta di caleidoscopio: l'immagine cambia a seconda del parametro che si sceglie per analizzare l'insieme delle leggi regionali.

Tutte le Regioni richiedono altezze inferiori ai 270 cm regolari, ma con differenze, anche notevoli, da una all'altra. L'altezza media più prescritta per il locali abitabili è di 240 centimetri (per esempio Basilicata, Emilia Romagna, Marche, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna, Veneto). In alcuni casi, per i locali di servizio, bagni, corridoi, viene abbassata di 10 cm. Qualche regione accorda una riduzione dell'altezza (-20 cm, in genere) anche nei Comuni classificati montani o semimontani, o comunque al di sopra di una certa altitudine: lo fanno, tra le altre, Calabria, Emilia Romagna e Molise. Le normative laziali, liguri, toscane, pugliesi prevedono che al di sotto di un'altezza minima gli spazi debbono essere chiusi con muri o mobili, se non sono in corrispondenza di fonti di luce.

È generalizzata la possibilità di aprire finestre e lucernai per illuminare i locali con luce solare (in alcuni casi sotto particolari prescrizioni o con l'esclusione di zone del territorio). Nelle Regioni che lo indicano, il rapporto aero-illuminante (in pratica la superficie delle finestre e quella del pavimento) è prevalentemente 1/16; è più alto solo in Basilicata, Calabria e Molise.

In quasi la metà delle Regioni (tra le quali Campania, Molise, Toscana, Veneto), per raggiungere le altezze medie e minime richieste dalle loro normative, non è permesso alzare la quota del colmo o modificare la pendenza del tetto. Una variabile non indifferente. Altre consentono questa operazione, ma la sottopongono a condizioni: in Liguria a seguito dell'innalzamento dei muri, la nuova altezza dell'edificio non deve superare quella prevista dal piano regolatore; nel Lazio si può cambiare tutto (altezza di colmo e gonda, pendenza della copertura) purché non comporti un aumento superiore al 20% della volumetria del sottotetto esistente. Qualche Regione esclude da questo tipo di intervento particolari aree: in Emilia Romagna le altezze di colmo e il resto non si possono toccare nei centri storici, in Sardegna nelle zone B (quelle totalmente o parzialmente edificate non classificate come centri storici).

Per recuperare in altezza non si devono necessariamente alzare i muri: lo stesso risultato può essere ottenuto abbassando il solaio del sottotetto, se quest'operazione non riduce l'altezza dell'ultimo piano a meno di quella standard. È permesso, tra l'altro, in Calabria, in Puglia, in Emilia Romagna e in Molise (in queste due Regioni a condizione che il prospetto del fabbricato non cambi).Le normative di alcune Regioni riservano ai Comuni l'ultima parola su ciò che si può fare e su dove farlo. In Liguria, Piemonte, Sicilia, Sardegna occorre verificare presso i Comuni se hanno ristretto – entro i termini, ormai scaduti, previsti dalle leggi – le aree o tipologie di immobili nei quali i sottotetti non possono essere recuperati. In altre regioni (Emilia Romagna, Molise, Umbria, Veneto) i sindaci possono sempre decidere limitazioni o porre vincoli alla trasformazione dei sottotetti in abitazioni.

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