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Questo articolo è stato pubblicato il 31 ottobre 2014 alle ore 12:28.
Dal 2015 l'agenzia delle Entrate – utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da soggetti terzi (banche, assicurazioni, eccetera) e i dati contenuti nelle certificazioni dei sostituti di imposta – entro il 15 aprile di ciascun anno renderà disponibile telematicamente ai titolari di redditi di lavoro dipendente (inclusi i pensionati) e assimilati la dichiarazione precompilata. Dal 2016 è prevista anche l'implementazione dei dati ricevuti con il sistema Tessera sanitaria, che consentirà agli uffici fiscali di integrare le informazioni riguardanti le spese sanitarie.
La dichiarazione sarà resa disponibile: direttamente al contribuente, mediante i servizi telematici delle Entrate; conferendo delega tramite il proprio sostituto di imposta che presta assistenza fiscale; tramite un Caf o un intermediario abilitato; attraverso eventuali sistemi alternativi da individuare con provvedimento del direttore delle Entrate.
Una volta ricevuta la dichiarazione precompilata il contribuente può accettarla nella forma in cui è ricevuta o integrarla (fatta salva la facoltà di presentare autonomamente la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie).
In caso di accettazione senza modifiche e trasmissione (entro il 7 luglio) della dichiarazione direttamente in via telematica o tramite il sostituto d'imposta, l'amministrazione finanziaria non effettuerà il controllo formale sui dati forniti con le certificazioni reddituali e su quelli relativi a oneri contenuti nella dichiarazione precompilata forniti da soggetti terzi (rimanendo comunque possibili i controlli sulle condizioni soggettive per il diritto alla detrazione di tali oneri, nonché la verifica circa la spettanza di agevolazioni e oneri certificati dai sostituti di imposta per i quali gli stessi non hanno operato le trattenute).
Sempre in caso di accettazione senza modifiche, non si effettueranno i controlli preventivi sulle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4mila euro, anche determinato da eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni.
Nell'ipotesi in cui la dichiarazione sia presentata con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, il contribuente non beneficerà dell'esclusione dai controlli.
Ove, infine, la dichiarazione precompilata, con o senza modifiche, sia presentata mediante Caf o professionista, il controllo formale sarà effettuato nei confronti di tali soggetti anche con riguardo ai dati relativi agli oneri forniti da soggetti terzi contenuti nella dichiarazione predisposta dalle Entrate.
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