Storia dell'articolo
Chiudi

Questo articolo è stato pubblicato il 31 ottobre 2014 alle ore 07:34.

My24

In secondo luogo si fa notare come la richiesta di informazioni avvenga richiamando la norma prevista dall'articolo 27 comma 9 del Dl 185/2009 che prevede, per le imprese di più rilevante dimensione, l'attivazione da parte dell'agenzia delle Entrate di un controllo sostanziale entro l'anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva. Secondo Assonime (circolare 24/2009) si tratta di una disposizione che ha una mera funzione organizzativa degli uffici. Infatti, nonostante il richiamo normativo precedente, in realtà le informazioni vengono richieste in base al principio di collaborazione e buona fede previsti dallo Statuto del contribuente. Quindi non si dovrebbe trattare dell'inizio formale di una verifica tributaria bensì di un aggiornamento nell'ambito dell'attività di tutoraggio. In tal senso anche il termine di consegna dei documenti oggetto della lettera non è perentorio: si confida di riceverli entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
Infine si deve sottolineare come il cambiamento in atto necessiti di avere un processo interno all'azienda di determinazione del dato fiscale che sia organizzato e che produca un output di informazioni esaustivo per le richieste dell'amministrazione finanziaria. In questo senso mettere a disposizione dei contribuenti i risultati, anche se provvisori, del progetto pilota «Regime di adempimento collaborativo» consentirebbe agli stessi di adattare i propri sistemi informativi. Inoltre sul tema sarebbe opportuno anche un lavoro di confronto con gli Ordini professionali coinvolti per delineare modalità operative condivise nella rappresentazione di procedure e dati nel reciproco interesse di evitare contenziosi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
La missiva
FARI PUNTATI SUL 2012
In questi giorni diversi grandi contribuenti hanno ricevuto o stanno ricevendo una lettera con cui la direzione regionale dell'agenzia delle Entrate chiede una serie di informazioni che serviranno per aggiornare la loro posizione fiscale. Si tratta di richieste che riguardano l'anno d'imposta 2012 (il modello Unico 2013-Irap 2013) e che interessano i dati analitici per capire la coerenza e correttezza del calcolo dell'imponibile fiscale. Nella lettera l'agenzia scrive di «confidare» in una risposta entro 30 giorni dal ricevimento della missiva. E viene anche fornito il riferimento di un funzionario responsabile da contattare per qualunque chiarimento. Ad alcuni contribuenti questa lettera è arrivata già settembre, in concomitanza con la predisposizione di Unico 2014. L'obiettivo è di arrivare a un sistema per cui, quando si presenta l'ultima dichiarazione dei redditi, sono già state fornite le informazioni e i chiarimenti sulla penultima. Con la conseguenza che i tempi di verifica saranno drasticamente ridotti
-
Direzione Regionale ...
Settore Controlli e Riscossione
Ufficio Grandi Contribuenti
Oggetto;Richiesta informazioni ai sensi dell'artìcolo 10 della, legge n. 212/2000. Anno d'imposta 2012 (mod. Unico 2013 Irap 2013).
Gentile contribuente,
l'articolo 27 del decreto legge n. 29 novembre 2008, n. 185, al comma 9,
prevede che per le dichiarazioni, in materia di imposte sui redditi e le dichiarazioni IVA delle imprese di più rilevante dimensione, l'Agenzia delle Entrate può attivare un controllo sostanziale, di norma, entro l'anno successivo a quello della presentazione.
Tale attività è realizzata in modo selettivo sulla base di specifiche analisi di rischio concernenti il settore produttivo, di appartenenza dell'impresa o, se disponibile, sul profilo di rischio della singola impresa, dei soci, delle partecipate e delle operazioni effettuate.
Considerati i princìpi della collaborazione e della buona fede, previsti dall'art. 10, comma 1, della legge n. 212 dei 2000. La preghiamo di volerci fornire i seguenti documenti:
–Bilancio di verifica:
–Dettaglio delle variazioni in aumento e diminuzione indicate nei quadri RF e IC.
–Documentazione in materia di prezzi di trasferimento (RS 106.) Pur non essendo previsto un termine per la consegna della documentazione richiesta,si confida che la stessa possa esserci trasmessa entro 30 giorni dal ricevimento della presente.
Per qualsiasi chiarimento in merito è possibile contattare il funzionario.
Cordiali saluti
IL CAPO UFFICIO

Shopping24

Dai nostri archivi