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Questo articolo è stato pubblicato il 13 dicembre 2014 alle ore 08:14.
L'ultima modifica è del 13 dicembre 2014 alle ore 11:40.

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A pochi giorni dalla definitiva approvazione della voluntary disclosure italiana, il Parlamento svizzero apre un nuovo fronte contro l’evasione fiscale internazionale chiudendo gli ultimi varchi per i contribuenti tricolori a rischio di “nero”. Ieri, in chiusura della sessione invernale, il Parlamento di Berna ha deliberato di aggredire penalmente chi ricicla il frutto di frode fiscale.Una svolta storica:fra i primi paesi a punire il riciclaggio, già dal 1990,ma solo in relazione ai crimini più gravi (traffico di droga e di armi,rapine,truffe,corruzione,bancarotta) la Confederazione ora dichiara guerra all’evasione fiscale superiore a 300mila franchi, automaticamente classificata (e perseguita dall’autorità penale locale) come riciclaggio. Sullo fondo - diciamo come “incentivo” per Berna - ci sono i prossimi, insidiosi esami dell’Ocse in materia fiscale e del Gafi in materia antiriciclaggio, con il rischio di restare in black -list generalizzata, insopportabile per un paese con economia fortemente internazionalizzata.

Il Parlamento dichiara punibile penalmente prelevamenti, bonifici, cessioni,donazioni di denaro legato alla frode fiscale, se le imposte sottratte in un anno superano i 300.000 franchi .Vale per i frodatori residenti in Svizzera, ma anche per i danni provocati al fisco di altri paesi se il “nero” è depositato in Svizzera su conti correnti, portafoglio titoli, partecipazioni in fondi e joint ventures,metalli e pietre preziose,eccetera. Anche nel caso in cui la frode sia stata commessa all’estero,in virtù di un principio inserito nella norma antiriciclaggio,destinata a tenere lontano dalla Svizzera il provento di truffe,corruzione, bancarotte, sequestri di persona, rapine e traffici illeciti. Così per banche, fiduciari, gestori patrimoniali dal 1° febbraio 2015 scatterà l’obbligo di comunicazione all ’Ufficio federale antiriclaggio anche in caso di sospetto di frode fiscale in danno del fisco straniero.

Le banche si preparano: per evitare qualsiasi rischio penale, limitano i poteri della clientela in odore di frode fiscale. Scattano così le gabbie normative interne e finisce l’epoca delle rimesse di cassa a Ginevra e a Lugano da Singapore e da Nassau, dei prelievi in contanti, dei bonifici verso i paradisi fiscali e a favore di società bucalettere.

Al processo di “ripulitura” di immagine non sfuggono nemmeno i commercianti: pur di non subire le regole Gafi (divieto di operazioni in contanti fuori banca oltre centomila franchi) spuntano obblighi di comunicazione all’Ufficio antiriciclaggio anche per gli acquisti in contanti da gioiellieri,antiquari,case d'aste, boutique, commercianti di metalli preziosi e di auto di lusso. E scatta anche l’obbligo, di fronte ad un pagamento in contanti superiore ai 100.000 franchi,di accertare il «titolare effettivo» e di conservare tutti i documenti. Per i proprietari di azioni al portatore, infine, ci sarà l’obbligo di notificarsi presso la società di cui è diventato azionista, salvo si tratti di società quotate.Oltre il limite del 25% del capitale azionario, o dei voti, obbligo di rivelare il titolare effettivo.

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