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Questo articolo è stato pubblicato il 17 dicembre 2014 alle ore 10:44.
L'ultima modifica è del 17 dicembre 2014 alle ore 13:43.

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Tanti accessi illegali alla ztl, tante sanzioni. L'importo da pagare non può essere mitigato nel nome della continuazione degli illeciti. Pertanto all'automobilista “disattenta” che si era trovata a dovere fronteggiare 94 verbali di accertamento di infrazione non resta che pagare integralmente quanto previsto dal Codice a titolo di indebito ingresso in zona a traffico limitato. Lo puntualizza la Corte di cassazione con la sentenza n. 26434 della Sesta sezione civile che ha annullato (con rinvio) la pronuncia del tribunale di Mantova, coerente con il giudizio del giudice di pace, con la quale veniva disposto invece il pagamento di una sola sanzione pecuniaria per ogni singola data in cui erano state accertate le violazioni.

È vero che l'articolo 8 della legge 689/81 stabilisce che «chi con un'azione od un'omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla pena prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo». Una disposizione che estende al settore delle sanzioni amministrative il sistema del cumulo giuridico delle sanzioni, inizialmente stabilito per il solo penale. Questa disciplina però, avverte la Corte, non è applicabile nei casi di una pluralità di violazioni commesse con altrettante condotte.

È stato solo dopo, nel 1999, con l'aggiunta dell'articolo 8 bis, che è stata data rilevanza giuridica alla continuazione degli illeciti, stabilendo che le infrazioni amministrative successive alla prima non sono valutate , per la sola reiterazione, quando commesse in tempi ravvicinati e riconducibili a una programmazione unitaria. Una limitazione di efficacia che però è circoscritta, appunto, alle sole conseguenze della reiterazione. Quando cioè, nei 5 anni successivi alla prima infrazione, sulla falsariga della recidiva penale, viene accertata una violazione amministrativa della stessa natura.

Giudice di pace e tribunale hanno però dato una lettura diversa della normativa, raggruppando e considerando non punibili le violazioni, successive alla prima, commesse nello stesso giorno. La Cassazione censura questa interpretazione e ricorda che neppure il nuovo articolo 8 bis permette di unificare le sanzioni per i plurimi illeciti commessi. La norma interviene solo a mettere un limite agli effetti della reiterazione e «al dispiegarsi degli ulteriori effetti sanzionatori che aggravano la sanzione base».
A corroborare questa conclusione la Corte di Cassazione ricorda anche l'articolo 198 del Codice della strada, che stabilisce come, per quanto riguarda gli accessi illegittimi a zone a traffico limitato (ma la disposizione ha carattere più generale essendo riferita a più generici divieti di accesso e altri singoli obblighi), le sanzioni scattano per ogni singola violazione.

Non deve fare dubitare in senso contrario l'ordinanza della Corte costituzionale n. 14 del 2007 secondo la quale «non a ogni accertamento deve necessariamente corrispondere una contravvenzione, trattandosi di condotta (la circolazione in zona vietata) di durata». Con l'ordinanza infatti la Consulta, spiega la Cassazione, non ha esteso l'applicabilità della continuazione agli illeciti amministrativi, ma ha ritenuto che, quando c'è un brevissimo scarto temporale tra due violazioni ai limiti di accesso alla zona a traffico limitato, il giudice deve valutare la possibile configurazione di una sola condotta di durata da punire. Quando invece, nel caso esaminato, gli accessi senza autorizzazione erano magari avvenuti lo stesso giorno, ma a distanza di ore l'uno dall'altro.

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