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Questo articolo è stato pubblicato il 18 dicembre 2014 alle ore 06:39.
L'ultima modifica è del 18 dicembre 2014 alle ore 06:50.

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Chi ha optato per l’Iva per cassa può ottenere una riduzione o un azzeramento dell’acconto. È l’applicazione dei metodi analitico o previsionale a consentire ai contribuenti che hanno optato per il regime dell’Iva per cassa (articolo 32-bis del Dl 83/2012) l’opportunità di ridurre, o addirittura azzerare, il versamento dell’acconto in scadenza il prossimo 29 dicembre. L’adesione al regime, pur non prevedendo l’esonero dal versamento dell’acconto di dicembre, consente di valorizzare i benefici derivanti dall’applicazione dei metodi alternativi a quello storico, il cui appeal aumenta proprio in considerazione delle caratteristiche dell’Iva per cassa.

Tale regime prevede come regola che l’Iva sia liquidata secondo il criterio di cassa, generando il vantaggio del differimento dell’esigibilità dell’Iva sulle vendite al momento dell’incasso dei corrispettivi, mitigato dal corrispondente svantaggio del differimento della detrazione dell’imposta sugli acquisti al momento del pagamento.

In particolare, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate, l’Iva diviene esigibile al momento dell’incasso dei corrispettivi e, comunque, trascorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, mentre, il diritto alla detrazione dell’Iva relativa agli acquisti di beni e di servizi, è esercitabile a partire dal momento in cui i relativi corrispettivi sono pagati, o comunque decorso un anno dal momento in cui l'imposta diviene esigibile.

Di fatto, i contribuenti interessati potranno estendere i benefici derivanti dall’applicazione delle citate regole della cassa anche in fase di determinazione dell’acconto, ricorrendo, alternativamente, al metodo analitico o al metodo previsionale. Anche per il calcolo dell’acconto è importante ricordare che per gli incassi non ricevuti in contanti (bonifico o Rid) ciò che rileva è l’effettiva disponibilità delle somme, indipendentemente dalla formale conoscenza del pagamento.

Metodo analitico

La determinazione dell’acconto Iva con il metodo analitico consente al contribuente di versare, nella misura del 100%, l’importo che emerge da una particolare pre-liquidazione, basata su “dati effettivi”, alla data del 20 dicembre 2014.

La contestuale adozione del regime per cassa e del metodo di pre-liquidazione dell’acconto, comporta, per le operazioni attive effettuate nel periodo dal 1º al 20 dicembre 2014 (o dal 1º ottobre al 20 dicembre 2014, per i contribuenti trimestrali), il vantaggio di non dover tenere conto dell’Iva relativa a quelle non ancora incassate alla data del 20 dicembre, ferma restando, però, l’impossibilità di considerare l’imposta relativa alle operazioni passive registrate nel medesimo periodo di riferimento indicato in precedenza, ma non ancora pagate alla data del 20 dicembre.

Metodo previsionale

La scelta del metodo previsionale permette, invece, al contribuente di versare l’acconto nella misura dell’88% dell’imposta che prevede di dover liquidare per il mese di dicembre 2014 (o per il quarto trimestre 2014 nel caso di contribuenti trimestrali).

Nello specifico del regime per cassa, vuol dire stimare, con riferimento a tale periodo, gli incassi che si riceveranno in relazione alle fatture attive e i pagamenti che si effettueranno in relazione alle passive. È evidente, pertanto, che laddove pervenissero negli ultimi giorni di dicembre incassi non previsti, l’imposta determinata potrebbe cambiare sensibilmente.

Ravvedimento

Pertanto, l’utilizzo del previsionale, basato su valori stimati, espone il contribuente al rischio di incorrere in caso di errore nella sanzione prevista per l’insufficiente versamento dell’acconto, pari al 30% della somma non versata. Le penalità possono essere ridotte, comunque, con il ravvedimento sprint (allo 0,2% per ogni giorno di ritardo se l’omissione viene sanata entro 14 giorni dalla scadenza originaria), breve (al 3% se si paga dopo 14 giorni ed entro 30 giorni dalla scadenza originaria), lungo (3,75% se si paga dopo 30 giorni ed entro la data di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione).

Alle penalità vanno comunque aggiunti gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno (ad oggi pari all’1%). Si segnala che il disegno di legge di Stabilità 2015 prevede l’introduzione di alcune modifiche all'istituto del ravvedimento delle quali si dovrà tener conto.

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Si chiude oggi il viaggio del Sole 24 Ore tra le tasse di fine anno: una guida che ha orientato i contribuenti, dal 13 novembre scorso, nel districarsi tra i vari adempimenti.

LE SOLUZIONI SU MISURA

IVA PER CASSA

LA SITUAZIONE

Un contribuente

-liquida l'Iva trimestralmente ed ha optato per l'Iva per cassa a partire dal 2014;

-l'Iva relativa al quarto trimestre 2013 (al lordo dell'acconto) è pari ad euro 10.000;

-nel quarto trimestre 2014:

oha emesso ed incassato fatture attive per 50.000 + 11.000 euro (Iva al 22%);

oha ricevuto fatture passive per 15.000 + 3.300 euro (Iva al 22%) che non risultano pagate al momento della determinazione dell'acconto ma che conta di saldare interamente entro la fine del 2014.

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