Storia dell'articolo
Chiudi

Questo articolo è stato pubblicato il 19 dicembre 2014 alle ore 17:27.
L'ultima modifica è del 19 dicembre 2014 alle ore 18:12.

My24

I redditi d'impresa o di lavoro autonomo devono essere prevalenti rispetto a quelli di lavoro dipendente o da pensione percepiti. È la condizione aggiuntiva prevista per il nuovo regime forfettario con imposta sostitutiva al 15% dalla modifica approvata dalla commissione Bilancio del Senato in attesa del via libera al maxiemendamento al Ddl di Stabilità. Un limite che non va verificato se la somma di redditi d'impresa o autonomo e quelli da dipendente non superano i 20mila euro.

Il nuovo regime forfettario partirà dal prossimo 1° gennaio. I contribuenti attualmente nei minimi possono, tuttavia, continuare a fruire del regime agevolato con imposta sostitutiva del 5% fino alla naturale scadenza, e cioè fino al quinto anno dall'inizio dell'attività o al 35° anno di età. Resta ferma la possibilità di optare per il regime ordinario.

L'accesso
L'accesso al regime forfetario è consentito se nell'anno precedente (2014, per il primo anno di applicazione): sono conseguiti ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a quelli individuati dalla legge in relazione ai diversi codici di attività Ateco 2007; sono state sostenute spese per l'impiego di lavoratori non superiori a 5mila euro lordi all'anno a titolo di lavoro dipendente, co.co.pro, lavoro accessorio, associazione in partecipazione con apporto di lavoro; lavoro prestato dai familiari dell'imprenditore ex articolo 60 del Tuir;
il costo complessivo dei beni strumentali (stock) al 31 dicembre, al lordo degli ammortamenti, non è superiore a 20mila euro. A tal fine gli immobili non hanno alcuna rilevanza e i beni utilizzati promiscuamente si computano al 50 per cento;
i redditi di impresa o di lavoro autonomo sono prevalenti rispetto agli eventuali redditi di lavoro dipendente e da pensione eventualmente percepiti; condizione che, comunque, non va verificata per chi non supera, sommando redditi di lavoro dipendente e redditi d'impresa/professionali, i 20mila euro.

Il calcolo del reddito
Il reddito si determina applicando ai ricavi o compensi percepiti una percentuale di redditività che forfetizza i costi e che varia a seconda dell'attività esercitata . I contributi previdenziali sono deducibili direttamente dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo. Sul reddito così determinato si applica una imposta sostitutiva dell'Irpef, delle relative addizionali e dell'Irap nella misura del 15 per cento. Nella determinazione del reddito non rilevano i costi effettivamente sostenuti, le plusvalenze, le sopravvenienze e i dividendi.

Le semplificazioni
I soggetti che fruiscono del regime forfetario beneficiano di fortissime semplificazioni degli adempimenti amministrativi e contabili. Infatti, ai fini delle imposte sui redditi è previsto l'esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, salvo l'obbligo di conservazione dei documenti ricevuti ed emessi, non si applicano gli studi di settore e i parametri, si è esclusi da Irap, non si è sostituti di imposta e, quindi, non si effettuano ritenute alla fonte né si subiscono ritenute. Anche ai fini Iva, le semplificazioni sono molto significative (si veda articolo in pagina).

Di tali semplificazioni occorre tenere conto nel valutare la convenienza per una eventuale opzione per il regime ordinario che in taluni casi potrebbe risultare più vantaggioso se si guarda alle sole imposte da pagare. Nelle variabili rilevanti per la scelta c'è da tenere conto del fatto che, da un lato, il reddito forfetario non concorre alla formazione del reddito complessivo e ciò può risultare particolarmente vantaggioso in presenza di altri redditi ma, dall'altro lato, non dà diritto a oneri deducibili e detraibili (salva la deducibilità dei contributi previdenziali) e detrazioni di imposta, anche per familiari a carico. In termini ancor più generali, va verificata l'incidenza dei costi analiticamente sostenuti confrontata con la forfetizzazione dei costi stessi rappresentata dalla percentuale di redditività.
Si tratta di valutazioni di convenienza che vanno effettuate immediatamente in quanto chi possiede i requisiti per il regime forfetario dal 1° gennaio, pur non dovendo esercitare alcuna opzione, non dovrà, ad esempio, addebitare l'Iva nelle fatture.

Occorre, inoltre, tenere conto della previsione della legge di stabilità che consente agli esercenti attività d'impresa iscritti alla gestione Ivs di fruire di un regime previdenziale agevolato che prevede il pagamento dei contributi previdenziali sul reddito effettivo e non sul minimale contributivo.

Commenta la notizia

Shopping24

Dai nostri archivi