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Questo articolo è stato pubblicato il 23 dicembre 2014 alle ore 08:17.
L'ultima modifica è del 23 dicembre 2014 alle ore 08:18.

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Per il commercio di beni virtuali (come app, musica, film, programmi, giochi) il cambio di regime è in salita perché non è stata pienamente attuata la svolta europea. Inoltre, a pochi giorni dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni sono state previste anche nuove regole sugli e-book. L'entrata in vigore della legge di stabilità renderà definitiva anche la posizione italiana sulla vendita e divulgazione dei libri dematerializzati che cambia aliquota dal 1° gennaio 2015.

L'Italia, infatti, seguendo il comportamento di Francia e Lussemburgo introdurrà l'aliquota agevolata del 4% oggi prevista solo per le cessioni di libri in formato cartaceo o realizzati su qualsiasi altro supporti fisico quali dischi, cd-rom, chiavette elettroniche.
L'articolo 98 della direttiva Iva 2006/112/Ce consente agli Stati membri di applicare aliquote ridotte solo alle operazioni relative a determinati beni e servizi, a condizione, però, che siano specificamente indicati nell'Allegato III alla direttiva. Tra i vari beni e servizi riportati nell'Allegato nella sua originaria versione, comparivano solo i libri cartacei ampliati poi a quelli forniti «su qualunque supporto fisico», senza alcun riferimento a quelli veicolati attraverso una rete informatica. L'esclusione degli e-book dalla categoria dei beni o servizi qualificabili per l'aliquota ridotta è stata poi rafforzata dall'introduzione di una nuova proposizione all'articolo 98 della direttiva secondo cui «le aliquote ridotte sono in ogni caso escluse per i servizi forniti elettronicamente».

Scopo di tale disposizione è di far applicare una sola aliquota (quella ordinaria) per ciascun Paese di consumo, quando già nei 28 Stati membri le aliquote ordinarie sono diverse e variano tra il 15 e il 27% (si veda il grafico sopra). La Francia ha introdotto la fornitura di libri elettronici con aliquota del 7% dal 1° gennaio 2012 e del 5,5% dal 1° gennaio 2013, poi il Lussemburgo ha inserito la fornitura di libri digitali tra i servizi da assoggettare al 3%, a partire dal 1° gennaio 2012. La Commissione Ue nel 2013 ha proposto ricorso contro la Francia alla Corte di giustizia Ue (causa C-479/13) e contro il Lussemburgo (causa C-502/13). Secondo il governo italiano, la differente aliquota(4% sui libri tradizionali e 22% sugli e-book) ha rappresentato e rappresenta uno degli ostacoli alla diffusione della lettura in Italia. Pertanto, per favorire la cultura, occorre andare verso una equiparazione dell'Iva sugli e-book a quella sui libri cartacei. Ricordaimo anche che, incomprensibilmente, la stessa aliquota del 4% non si applicherà alla vendita di giornali e riviste in formato digitale, che restano al 22 per cento.

Sino al 31 dicembre 2014 se un privato italiano scarica un e-book commercializzato da una società italiana paga il 22%, mentre se la fornitura viene effettuata online dal Lussemburgo paga l'Iva del 3 per cento. Da qui già si vede una grave lesione alla concorrenza se si considera che il consumatore è invogliato ad acquistare dal Lussemburgo. Dal 2015, invece, sarà indifferente per la concorrenza in quanto sia per la vendita on line da parte di una società commissionaria lussemburghese che per quella diretta da parte di una società italiana, l'aliquota, al di lù dei rischi di procedura comunitaria, sarà quasi uguale.

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